LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 27CIt DEL 13 SETTEMBRE 2007 “ C O P P A I T A L I A S E R I E C “ DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO GARA CASTROVILLARI – TARANTO DEL 22 AGOSTO 2007 E RECLAMO SOCIETA’ TARANTO (Com. Uff. n. 12/CIt del 23 Agosto 2007)
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 27CIt
DEL 13 SETTEMBRE 2007
“ C O P P A I T A L I A S E R I E C “
DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO
GARA CASTROVILLARI – TARANTO DEL 22 AGOSTO 2007 E RECLAMO SOCIETA’
TARANTO (Com. Uff. n. 12/CIt del 23 Agosto 2007)
- Il Giudice Sportivo,
letti gli atti ufficiali, ed il reclamo proposto dalla società Taranto in ordine alla regolarità
della gara in oggetto, verificata la ritualità del gravame e le proprie competenze.
o s s e r v a
- Che con il reclamo innanzi proposto la società Taranto chiedeva a questo Giudice
Sportivo che la gara in oggetto venisse definita con la sanzione della punizione
sportiva di cui all’art. 17/5 a) C.G.S. da infliggere alla società Castrovillari.
- Che la reclamante ha motivato la sua richiesta sostenendo che la società Castrovillari
aveva schierato al 18° del 2° tempo di gara il calciatore IERVASI LUIGI in posizione
irregolare, in quanto il tesseramento dello stesso era avvenuto nella medesima
giornata della disputa della gara.
- Che il Giudice Sportivo preso atto delle argomentazioni della reclamante rileva che
facendo seguito a specifica richiesta l’Ufficio Tesseramento del Comitato
Interregionale ha comunicato in data 5.9.2007 che il calciatore IERVASI LUIGI risulta
regolarmente tesserato per la società Castrovillari dal 22.8.2007.
Dall’esame dell’art. 39 punto 5 delle N.O.I.F. risulta testualmente che “il tesseramento
per la cessionaria decorre dalla data di deposito dell’accordo di trasferimento presso la
divisione o il Comitato competente” ma precisa in seguito che “l’utilizzo del calciatore
è ammesso dal giorno successivo” a quello in cui si perfeziona il tesseramento.
Tutto ciò premesso
accertata l’irregolare utilizzazione del calciatore IERVASI LUIGI da parte della società
Castrovillari nella gara in oggetto
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo proposto dalla società Taranto infliggendo alla società
Castrovillari la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 a favore della
società Taranto.
La tassa va accreditata.
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