LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 67/C DEL 13 NOVEMBRE 2007 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO S E R I E ” C/1 ” GARE DAL 10 AL 12 NOVEMBRE 2007 GARA TARANTO – MASSESE DELL’11 NOVEMBRE 2007

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 67/C DEL 13 NOVEMBRE 2007 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO S E R I E " C/1 " GARE DAL 10 AL 12 NOVEMBRE 2007 GARA TARANTO – MASSESE DELL’11 NOVEMBRE 2007 - Il Giudice Sportivo, - letti gli atti ufficiali, e preso atto del preannuncio di reclamo da parte della società Taranto per il quale verrà instaurato autonomo e separato procedimento ai sensi dell'art.29 punto 4 lettera b) del C.G.S., o s s e r v a - che la gara è iniziata con ritardo a causa dei ripetuti tentativi di penetrare sul terreno di gioco da parte dei tifosi del Taranto posizionati nel settore Curva Nord; - che una volta iniziata la gara i predetti sostenitori dopo aver manifestato, con ripetuti cori offensivi verso le forze dell'ordine, la loro volontà di non far disputare la gara, iniziavano un fitto e ripetuto lancio di pietre sul terreno di gioco; successivamente dopo aver divelto strutture dello stadio lanciavano sul terreno di gioco pezzi di asfalto, pezzi di lavandini divelti, vetri, bastoni e bottiglie in plastica; - che il descritto comportamento veniva disapprovato dai tifosi situati in altri settori dello stadio; per questo motivo i sostenitori della Curva Nord dopo aver sfondato le porte di separazione della curva dai distinti, si introducevano in questo settore ed aggredivano i tifosi che protestavano per il loro comportamento; - che i facinorosi , rientrati nella Curva Nord, dopo aver abbattuto una recinzione con i pali divelti della stessa colpivano ripetutamente il vetro delle porte di sicurezza che separavano la Curva Nord dal terreno di gioco; - che i predetti comportamenti non impedivano il regolare svolgimento del primo tempo , ma venivano reiterati alla ripresa del gioco e fino al 13° minuto del secondo tempo di gara, momento in cui sono state sfondate le porte che separavano la Curva Nord dal terreno di gioco con conseguente ingresso sullo stesso dei facinorosi; - che tale evento causava la sospensione della gara, con rientro negli spogliatoi della terna arbitrale e delle due squadre; in tale sede il direttore di gara "preso atto dal Responsabile di servizio di Ordine Pubblico che non sussistevano più le condizioni oggettive di sicurezza per il regolare svolgimento della gara", sospendeva definitivamente la stessa. - Così delineato lo svolgimento dei fatti, quale emergente con chiarezza e coerenza dagli atti ufficiali, appare accertata la sussistenza di comportamenti di particolare gravità da parte dei sostenitori del Taranto, cui consegue la responsabilità oggettiva della società. - Occorre sottolineare che nella determinazione della sanzione è necessario valutare da un lato la mancata regolare conclusione della gara e dall’altro la valutazione del pericolo di reiterazione dei comportamenti in esame; - tutto ciò premesso d e l i b e r a - di infliggere alla società Taranto la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto con il punteggio di 0-3 a favore della società Massese; - di infliggere alla società Taranto la sanzione consistente nell’obbligo di disputare quattro gare effettive a porte chiuse, con decorrenza immediata (sanzione attenuata per la dissociazione chiaramente manifestata da altri sostenitori del Taranto); - di rimettere gli atti alla Lega per quanto di competenza.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it