COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 7 del 29/08/2007 Decisione del Giudice Sportivo COPPA ITALIA – SERIE D GARA DEL 26/08/2007 ROSARNO – FORTITUDO COSENZA.
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 7 del 29/08/2007
Decisione del Giudice Sportivo
COPPA ITALIA - SERIE D
GARA DEL 26/08/2007 ROSARNO – FORTITUDO COSENZA.
Il Giudice Sportivo,
- rilevato dagli atti ufficiali che la gara in epigrafe è stata definitivamente sospesa dall'Arbitro al 29° del secondo tempo sul punteggio di 1 - 0 a favore della società Fortitudo Cosenza;
- rilevato che, i seguenti calciatori della Società Rosarno, a seguito di vari infortuni, abbandonavano il terreno di gioco:
1) Al 23° del secondo tempo il n° 9 Cerra Eugenio;
2) Al 24° del secondo tempo il n° 7 Brogna Domenico;
3) Al 25° del secondo tempo il n° 2 Nicolò Loris Francesco;
4) Al 27° del secondo tempo il n° 8 Cundari Francesco;
5) Al 29° del secondo tempo il n° 11 Cambria Antonino;
- considerato che una gara non può essere proseguita nel caso in cui una squadra si trovi per qualsiasi motivo ad avere meno di sette calciatori partecipanti al gioco, come previsto dalla regola 3 del Giuco del calcio e dall'art. 73 comma 2 del NOIF,
- considerato che tale condotta, corrisponde la sanzione della perdita della gara col punteggio di 0-3, prevista dall'art.17 comma 1 del CGS;
- atteso che deve essere oggettivamente responsabile del regolare svolgimento della gara la società Rosario,
P.Q.M.
delibera:
1) di comminare alla società Rosarno la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 quale risultato più favorevole a quello conseguito al momento della sospensione della stessa.