LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 22/10/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 6) RICORSO DEL CALCIATORE Raffaele IOIME/A.S.COSENZA CALCIO S.p.a.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 22/10/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 6) RICORSO DEL CALCIATORE Raffaele IOIME/A.S.COSENZA CALCIO S.p.a. Con Racc.A.R. in data 04/06/2007 il sig.Raffele IOIME, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.COSENZA CALCIO S.p.a., un accordo economico prevedente il compenso per la Stagione Sportiva 2006/07 di complessivi €.9.000,00. Precisando di non aver ricevuto alcuna rata alla data della presentazione del ricorso stesso, richiedeva il riconoscimento della somma maturata di €.7.500,00. Si rileva preliminarmente però che al ricorso non è stata allegata la ricevuta in originale della Racc.A.R. inviata alla Società controparte,giusto quanto previsto dall’art.21 bis comma 5 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Raffaele IOIME, nei confronti della Società A.S.COSENZA CALCIO S.p.a. per violazione dell’art.21 bis comma 5 del Regolamento L.N.D. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
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