LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 22/10/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 8) RICORSO DEL CALCIATORE Mauro COLOMBO/A.S.D.LEONESSA ALTAMURA

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 45 del 22/10/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 8) RICORSO DEL CALCIATORE Mauro COLOMBO/A.S.D.LEONESSA ALTAMURA Con Racc.A.R. in data 27/06/2007 il sig.Mauro COLOMBO proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.LEONESSA ALTAMURA, un accordo economico prevedente il compenso per la Stagione Sportiva 2006/07 di complessivi €. 9.000,00. Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva il riconoscimento dell’intera somma. Si rileva preliminarmente però che al ricorso non è stata allegata la ricevuta in originale della Racc.A.R. inviata alla Società controparte, e la prevista tassa reclamo di €.50,00 giusto quanto previsto dall’art.21 bis comma 5 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig. Mauro COLOMBO, nei confronti della Società A.S.D.LEONESSA ALTAMURA, per violazione dell’art.21 bis comma 5 del Regolamento L.N.D.
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