COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 22 Novembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.2. RICORSO A.C. ILLASI Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Com. n. 30 del 14/11/2007 del C.R.V. – Applicazione art. 17,2° comma C.G.S. partita Valdalpone – Illasi del 4/11/2007 – Camp. di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 22 Novembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.2. RICORSO A.C. ILLASI Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Com. n. 30 del 14/11/2007 del C.R.V. – Applicazione art. 17,2° comma C.G.S. partita Valdalpone – Illasi del 4/11/2007 – Camp. di 1^ Categoria L’A.C. Illasi ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata nel C.U. n. 30 del 14/11/2007 del Comitato Regionale Veneto, con la quale ha assunto la sanzione sportiva della perdita della gara per entrambe le Società, per la partita Valdalpone Illasi del 14/11/2007, in applicazione dell’art. 17,2° comma del C.G.S. La Commissione Disciplinare Territoriale constatato che dalla documentazione in atti non risulta presentata l’attestazione dell’avvenuto invio da parte dell’A.C. Illasi di copia del reclamo alla Società controparte, come imposto dal Codice di Giustizia Sportiva (v. art. 33,5° comma) P.Q.M. La Commissione Disciplinare delibera • di dichiarare inammissibile il ricorso avanzato dall’A.C. Illasi • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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