COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 22 Novembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.4. RICORSO POL. REDENTORE Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 15 del 24/10/2007 – Squalifica sino al 19/11/2007 allenatore Boaretto Lucio; Ammenda di € 80,00.- Campionato Esordienti a 11 Giocatori S.G.S.
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 31 del 22 Novembre 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.4. RICORSO POL. REDENTORE
Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 15 del
24/10/2007 – Squalifica sino al 19/11/2007 allenatore Boaretto Lucio; Ammenda di € 80,00.- Campionato
Esordienti a 11 Giocatori S.G.S.
La Società Pol. Redentore ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di
Padova, pubblicate con il Comunicato n. 15 del 24/10/2007, con le quali ha assunto le seguenti sanzioni :
• Squalifica sino al 19/11/2007 a carico dell’allenatore Boaretto Lucio;
• Ammenda di € 80,00 per atteggiamento minaccioso ed insulti all’arbitro a fine gara.
La Commissione Disciplinare Territoriale
dichiara preliminarmente inammissibile il ricorso della Pol. Redentore nella parte riguardante l’impugnazione del
provvedimento relativo alla squalifica dell’allenatore Boaretto Lucio sino al 19/11/2007, perché inferiore ad un mese (v.
art. 45, comma 3°, lettera b) del C.G.S.);
letto il ricorso proposto, nella parte riguardante l’ammenda di € 80,00 a carico della Società;
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
sentito il legale rappresentante della società opponente;
sentito, altresì, l’arbitro per le vie brevi, che ha confermato quanto riportato nel referto di gara;
ritenuto che, secondo canoni di normalità, dai fatti riportati dal direttore di gara non emergono profili di responsabilità
ascrivibili alla Società
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla Pol. Redentore nella parte riguardante la squalifica sino al
19/11/2007 a carico dell’allenatore Boaretto Lucio;
• di accogliere il ricorso presentato dalla Pol. Redentore nella parte inerente la sanzione dell’ammenda di € 80,00
irrogata alla Società, che viene annullata.
La tassa reclamo non é stata versata.
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