COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 28 Novembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.2. RECLAMO A.S.D. NOVA GENS Avverso regolarità gara Nova Gens – Illasi del 18/11/2007 – Campionato di 1^ Categoria La Società A.S.D. Nova Gens ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila della squadra Illasi, del giocatore Rossetto Francesco, perché squalificato.

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 28 Novembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.2. RECLAMO A.S.D. NOVA GENS Avverso regolarità gara Nova Gens - Illasi del 18/11/2007 – Campionato di 1^ Categoria La Società A.S.D. Nova Gens ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila della squadra Illasi, del giocatore Rossetto Francesco, perché squalificato. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il reclamo presentato dall’A.S.D. Nova Gens; esaminati gli atti ufficiali di gara; esperite le rituali indagini constatato che il Giudice Sportivo Territoriale con delibera pubblicata sul C.U. n. 29 del 7.11.2007 del C.R. Veneto, ha sospeso la delibera concernente lo svolgimento della gara Valdalpone – Illasi del 4/11/2007, in attesa di documentazione supplementare da parte dell’arbitro; verificato, che con successivo provvedimento (v. C.U. n. 30 del 14/11/2007) il Giudice Sportivo Territoriale, ai sensi dell’art. 17, 2° comma del C.G.S., ha inflitto la sanzione sportiva della perdita della gara Valdapone – Illasi per 0-3 ad entrambe le Società; visto il disposto di cui all’art. 22, 4° comma del C.G.S., il quale testualmente recita : “le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell’art. 17, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi della giustizia sportiva”. Inoltre continua : “nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo”; ritenuto, che alla luce della disposizione dell’art. 22, 4° comma del C.G.S., la gara con riferimento alla quale la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Rossetto Francesco deve considerarsi scontata é quella Valdalpone – Illasi del 4/11/2007, a nulla rilevando che all’atto della disputa del successivo incontro Illasi – MM Sarego essa fosse ancora subjudice, in quanto detta gara é stata poi definita con la punizione sportiva della perdita della gara; 34/568 avvalorano questa conclusione la considerazione che nel caso diverso dell’annullamento della gara, la norma prevede espressamente che la squalifica debba essere scontata “nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo”. Ed inoltre, la considerazione che, accedendo alla tesi della ricorrente, il calciatore Rossetto, che già non era stato utilizzato nell’incontro del 4/11/2007, di cui si é detto, avrebbe in realtà finito per scontare una sanzione raddoppiata rispetto a quella effettivamente comminatagli; a tutto ciò va aggiunto che, ai sensi dell’art. 19, comma 10° del C.G.S., il calciatore Rossetto era assoggettato “automaticamente” alla sanzione minima della squalifica per una gara, ovviamente riferita quanto alla sua esecuzione, nella gara immediatamente successiva; considerata, alla luce di quanto sopra, regolare la partecipazione del giocatore Rossetto Francesco alla gara Nova Gens – Illasi del 18/11/2007, oggetto del presente giudizio P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di respingere il reclamo avanzato dall’A.S.D. Nova Gens; • di confermare la validità della gara in epigrafe, omologandola con il risultato acquisito in campo c.s. :Nova Gens - Illasi 0 – 2; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it