COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 28 Novembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.4. RECLAMO A.C. SPES POIANA Avverso regolarità gara Cà Trenta – Spes Poiana del 18/11/2007 – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 28 Novembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.4. RECLAMO A.C. SPES POIANA Avverso regolarità gara Cà Trenta – Spes Poiana del 18/11/2007 – Campionato di 2^ Categoria La Società AC. Spes Poiana ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, sotto il profilo del tesseramento, nelle fila della squadra del Cà Trenta, del giocatore Scolaro Marco. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il reclamo presentato dall’A.C. Spes Poiana; esaminati gli atti ufficiali di gara; esperite le rituali indagini presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto, dalle quali é risultato che detto Ufficio ha ratificato il tesseramento del calciatore Scolaro Marco, a favore dell’U.S. Cà Trenta, con decorrenza 10/11/2007; accertata, alla luce di quanto sopra, la regolare partecipazione del giocatore Scolaro Marco alla gara oggetto del presente giudizio 34/569 P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di respingere il reclamo avanzato dall’A.C. Spes Poiana; • di confermare la validità della gara in epigrafe, omologandola con il risultato acquisito in campo c.s. :Cà Trenta – Spes Poiana 2 – 0; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it