COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 28 Novembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 4.3.1. RECLAMO A.C. NUOVA VALDAGNO Avverso regolarità gara Arso–Nuova Valdagno dell’11/11/2007 – Campionato Provinciale Allievi SGS/VI

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 28 Novembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 4.3.1. RECLAMO A.C. NUOVA VALDAGNO Avverso regolarità gara Arso–Nuova Valdagno dell’11/11/2007 – Campionato Provinciale Allievi SGS/VI La Società A.C. Nuova Valdagno ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, nelle fila della squadra dell’Arso, del giocatore Cunegatti Alberto perché squalificato. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il reclamo presentato dall’A.C. Nuova Valdagno; esaminati gli atti ufficiali di gara; esperite le rituali indagini dalle quali é risultato che il calciatore Cunegatti Alberto é stato squalificato per una giornata di gara dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vicenza (v. C.U. n. 19 del 14/11/2007), a seguito di espulsione avvenuta nel corso della gara del 4/11/2007 del Campionato Allievi ; ritenuto che l’art. 19, comma 10° del C.G.S. sancisce che : “al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, é automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi della giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave”; 34/570 ritenuto altresì, che l’art. 45, 2° comma del C.G.S. così stabilisce : “ad eccezione delle gare relative alle categorie “Pulcini” ed “Esordienti”, il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale é automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo”; considerato che il G.S.D. Arso ha fatto pervenire controdeduzioni, adducendo giustificazioni; accertata, alla luce di quanto sopra, l’irregolare partecipazione del giocatore Cunegatti Alberto alla gara oggetto del presente giudizio P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di accogliere il reclamo avanzato dall’A.C. Nuova Valdagno; • di applicare nei confronti della Società Arso il disposto di cui all’art. 17,5° comma, lettera a) del C.G.S., che prevede la sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe, che viene omologata c.s. : Arso – Nuova Valdagno 0 - 3; • di infliggere a carico della Società Arso la sanzione dell’ammenda di € 55,00, per aver impiegato in gara ufficiale un giocatore squalificato; • di squalificare per un’ulteriore giornata di gara il giocatore Cunegatti Alberto, in base a quanto previsto dall’art. 22, 3° comma, ultimo capoverso del C.G.S. La tassa reclamo non é stata versata.
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