COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 28 Novembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 4.3.2. RECLAMO U.C. SOLESINESE Avverso regolarità gara Solesinese – Monselicecalcio1926Sweden del 4/11/2007 – Campionato Regionale Allievi

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 28 Novembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 4.3.2. RECLAMO U.C. SOLESINESE Avverso regolarità gara Solesinese – Monselicecalcio1926Sweden del 4/11/2007 – Campionato Regionale Allievi La Società U.C. Solesinese ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare partecipazione, sotto il profilo del tesseramento, nelle fila della squadra del Calciomonselice1926sweden, del giocatore Simonaggio Christian. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il reclamo presentato dall’U.C. Solesinese e le controdeduzioni presentate dal MonseliceCalcio1926Sweden; esaminati gli atti ufficiali di gara; esperite le rituali indagini presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto dalle quali é risultato : - che il giocatore Simonaggio Christian ha sottoscritto in data 12/9/2007 un cartellino di Settore Giovanile in favore della Pol. Pionca; - che, successivamente, in data 9/11/2007, detto calciatore ha sottoscritto una richiesta di “aggiornamento di posizione di tesseramento” sempre a favore della Pol. Pionca; - che l’Ufficio Tesseramento di conseguenza, ha respinto il trasferimento inoltrato il 3/11/2007 intestato al giocatore Simonaggio Christian intervenuto tra le Società Pionca e Calciomonselice1926sweden, in quanto non consentito dalle vigenti disposizioni in materia; accertata, alla luce di quanto sopra, l’irregolare partecipazione del giocatore Simonaggio Christian alla gara oggetto del presente giudizio P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di accogliere il reclamo avanzato dall’U.C. Solesinese; • di comminare a carico del CalcioMonselice1926Sweden la sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe, in base all’art. 17,5° comma, lettera a) del C.G.S., che viene omologata c.s. : Solesinese – Monselicecalcio1926Sweden 3 – 0; • di irrogare a carico della Società Monselicecalcio1926Sweden la sanzione dell’ammenda di € 36,00 per aver utilizzato in una gara ufficiale un giocatore che non ne aveva titolo. La tassa reclamo non é stata versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it