COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 28 Novembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 4.3.2. RECLAMO U.C. SOLESINESE Avverso regolarità gara Solesinese – Monselicecalcio1926Sweden del 4/11/2007 – Campionato Regionale Allievi
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 28 Novembre 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
4.3.2. RECLAMO U.C. SOLESINESE
Avverso regolarità gara Solesinese – Monselicecalcio1926Sweden del 4/11/2007 – Campionato
Regionale Allievi
La Società U.C. Solesinese ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare
partecipazione, sotto il profilo del tesseramento, nelle fila della squadra del Calciomonselice1926sweden, del giocatore
Simonaggio Christian.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il reclamo presentato dall’U.C. Solesinese e le controdeduzioni presentate dal MonseliceCalcio1926Sweden;
esaminati gli atti ufficiali di gara;
esperite le rituali indagini presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto dalle quali é risultato :
- che il giocatore Simonaggio Christian ha sottoscritto in data 12/9/2007 un cartellino di Settore Giovanile in favore della
Pol. Pionca;
- che, successivamente, in data 9/11/2007, detto calciatore ha sottoscritto una richiesta di “aggiornamento di posizione di
tesseramento” sempre a favore della Pol. Pionca;
- che l’Ufficio Tesseramento di conseguenza, ha respinto il trasferimento inoltrato il 3/11/2007 intestato al giocatore
Simonaggio Christian intervenuto tra le Società Pionca e Calciomonselice1926sweden, in quanto non consentito dalle
vigenti disposizioni in materia;
accertata, alla luce di quanto sopra, l’irregolare partecipazione del giocatore Simonaggio Christian alla gara oggetto del
presente giudizio
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di accogliere il reclamo avanzato dall’U.C. Solesinese;
• di comminare a carico del CalcioMonselice1926Sweden la sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe, in
base all’art. 17,5° comma, lettera a) del C.G.S., che viene omologata c.s. : Solesinese – Monselicecalcio1926Sweden
3 – 0;
• di irrogare a carico della Società Monselicecalcio1926Sweden la sanzione dell’ammenda di € 36,00 per aver
utilizzato in una gara ufficiale un giocatore che non ne aveva titolo.
La tassa reclamo non é stata versata.
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