F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.15/CDN del 15 novembre 2007 APPELLO DELLA SOCIETA’ A.C. CITTA’ DI CASTELLO E DEL SIG. IVANO MASSETTI AVVERSO LA SANZIONE DI 15 PUNTI DI PENALIZZAZIONE ALLA PRIMA E L’INIBIZIONE PER ANNI TRE AL SECONDO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Umbria – C.U. n. 22 del 5.10.2007). APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DICHIARAZIONE L’IMPROCEDIBILITA’ DEL DEFERIMENTO A CARICO DI AMANTINI ENZO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Umbria – C.U. n. 22 del 5.10.2007).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.15/CDN del 15 novembre 2007 APPELLO DELLA SOCIETA’ A.C. CITTA’ DI CASTELLO E DEL SIG. IVANO MASSETTI AVVERSO LA SANZIONE DI 15 PUNTI DI PENALIZZAZIONE ALLA PRIMA E L’INIBIZIONE PER ANNI TRE AL SECONDO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Umbria – C.U. n. 22 del 5.10.2007). APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DICHIARAZIONE L’IMPROCEDIBILITA’ DEL DEFERIMENTO A CARICO DI AMANTINI ENZO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Umbria – C.U. n. 22 del 5.10.2007). Con distinti atti degli 11 e 12. 10. 2007, la Procura Federale da una parte e Massetti Ivano e l’AC Città di Castello S.r.l. dall’altra hanno impugnato la decisione con la quale la Commissione Disciplinare Territoriale di Perugia, in data 4.10.2007, ha dichiarato improcedibile il deferimento a carico di Amantini Enzo ed ha inflitto al Sig. Ivano Massetti la sanzione dell’inibizione per tre anni ed alla A.C. Città di Castello S.r.l. la sanzione della penalizzazione di 15 punti in classifica da scontare nel campionato in corso, riconoscendoli responsabili delle violazioni agli stessi ascritte. In particolare, limitatamente ai capi di impugnazione, la Commissione di primo grado ha ritenuto fondata la eccezione di improcedibilità nei confronti dell’Amantini in quanto non tesserato e quindi estraneo alla giurisdizione sportiva e comunque non risultando che lo stesso ricoprisse, all’epoca dei fatti, posizioni di controllo della società. Relativamente, invece, alla posizione dei due reclamanti, la Commissione ha ritenuto sussistente la responsabilità degli stessi in quanto la documentazione acquisita agli atti e l’istruttoria espletata avrebbero confermato la fondatezza degli addebiti sia in relazione alla cessione del titolo sportivo dalla A.C. Città di Castello S.r.l. alla SSD Castello Football Club a r.l., al fine di consentire a quest’ultima di disputare il campionato 2007/2008 di Eccellenza in luogo di quello di Promozione (capo A) sia in relazione alla commissione di comportamenti tesi ad eludere il divieto di cessione del titolo sportivo della società A.C. Città di Castello S.r.l. alla Società SS Spello al fine di consentire a quest’ultima di disputare il campionato 2007/2008 di Eccellenza in luogo di quello di Promozione (capo C). La Procura Federale ha dedotto la erronea e falsa applicazione dell’art. 1, co. 1 e 5, del C.G.S. ritenendo per tale motivo la decisione viziata nella parte in cui ha ritenuto estraneo ai fatti di cui agli addebiti il Sig. Amantini il quale, secondo la tesi accusatoria, ancorché intestatario dell’1% delle quote societarie, sarebbe comunque titolare di poteri di ordine e controllo. La difesa dei deferiti, invece, ritiene la decisione illegittima ed ingiusta perché il Massetti, già alla data del 5.4.2007, non sarebbe stato più titolare delle quote societarie, cedute il precedente 29.3.2007 al Sig. Mario Celani, come risulterebbe da copia di documentazione depositata unitamente all’impugnazione. Alla udienza del 15.11.2007, previa riunione dei procedimenti, la Procura Federale, nella persona dell’Avv. Sciacchitano e dell’Avv. Ricciardi, hanno eccepito, in via preliminare, la inammissibilità del reclamo del Massetti e della Società per la violazione dell’art. 33 co. 5 C.G.S., stante la omessa notifica dell’impugnazione alla Procura stessa. Nel merito ha insistito per la riforma della decisione di primo grado e, quindi, per l’accoglimento del deferimento nei confronti dell’Amantini. I deferiti hanno insistito per l’accoglimento dei motivi di impugnazione e, relativamente alla eccezione di inammissibilità, hanno dedotto che l’impugnazione sarebbe stata ritualmente notificata alla Procura Federale in data 8.10.2007, con raccomandata a.r. n. 13091767639, ed alla C.D.N. in data 11.10.2007, con raccomandata a.r. n. 13032185333 – 1, delle quali hanno esibito in originale e prodotto in copia le sole ricevute di spedizione, non disponendo delle cartoline di ricevimento . Il reclamo della Procura è infondato mentre quello dei deferiti è inammissibile. In relazione a tale ultimo punto, la cui trattazione viene anticipata per la natura preliminare della questione, l’eccezione della Procura deve ritenersi fondata. Gli artt. 33, co. 5, 36, co. 10 e 11, e 37 C.G.S. impongono che il reclamante invii il proprio atto all’eventuale controparte. A prescindere dalla circostanza relativa alla mancanza della prova del ricevimento dell’impugnazione, questa Commissione ritiene che i reclamanti non abbiano soddisfatto l’onere della prova su di sé incombente, in ordine al contenuto del plico asseritamente inviato alla Procura, risultando peraltro circostanza estremamente controversa, oltre che irrituale, che l’impugnazione sia stata spedita dapprima alla Procura e solo dopo alla Commissione Disciplinare, in violazione dell’art. 33, co. 5, C.G.S. che prescrive l’invio contestuale del reclamo all’organo giudicante ed alla controparte. La violazione di tali prescrizioni, così come avvenuto nel caso di specie, comporta l’inammissibilità del ricorso che preclude ulteriori indagini nel merito. Relativamente, invece, alla tesi della Procura secondo la quale l’Amantini dovrebbe essere ritenuto responsabile delle violazioni allo stesso scritte, questa Commissione, posta l’estraneità del deferito all’Ordinamento federale all’epoca dei fatti, ritiene che la valutazione delle azioni contestate non possa prescindere da due dati di fatto: 1) la natura del rapporto societario; 2) il contegno dallo stesso tenuto nei fatti contestati. La modifica del C.G.S. individua la responsabilità di chi abbia, più o meno manifestamente, il controllo e la direzione della Società, ancorché lo stesso non rivesta la qualità di socio. Sebbene la novella abbia sicuramente innovato in maniera incisiva nell’ordinamento della giustizia sportivo in ordine a tale aspetto, non si può non rilevare che il comportamento oggetto della prescrizione debba avere un quid pluris consistente nella rilevanza per l’ordinamento federale (art. 1, co. 5). È tale connotazione che fissa l’effettivo discrimine tra le condotte punibili e quelle irrilevanti, tant’è vero che ricorre in altre disposizioni delle Carte Federali, (a solo titolo esemplificativo negli artt. 21 e 22 N.O.I.F., nei quali rileva la responsabilità ed i rapporti dei dirigenti e dei collaboratori nell’ambito dell’attività sportiva organizzata). Pertanto, la semplice detenzione di quote della società, a prescindere dalla percentuale detenuta, di per sé non può essere indicativa, in via assoluta, del controllo della stessa, qualora non si estrinsechi in attività e comportamenti rilevanti per l’ordinamento federale. Perdipiù, con il termine controllo non si intende, come ritenuto dalla Procura, la mera possibilità di verificare l’operato degli amministratori ma un potere molto più radicato e penetrante di orientamento delle scelte politiche, economiche e gestionali della Società tale da determinarne, a tutti gli effetti, il possesso sostanziale, prescindendo, per l’appunto, dalla titolarità delle quote. Pertanto, ferma restando la circostanza, non contestata, che l’Amantini fosse uscito dall’ordinamento federale in epoca antecedente ai fatti, si evidenzia comunque che l’aver rivestito il ruolo di segretario nel corso di alcune assemblee o la proprietà, in capo allo stesso, dell’1% della Società così come la semplice presenza silenziosa al momento dei fatti non sono indicative del ruolo prospettato dalla Procura né possono essere ritenute sufficienti per integrare gli estremi del deferimento, non risultando provata una diversa situazione di titolarità sostanziale. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale dichiara inammissibile il reclamo del Sig. Massetti e della A.S. Città di Castello s.r.l. e rigetta il reclamo della Procura Federale nei confronti del Sig. Amantini con integrale conferma della decisione assunta dalla Commissione Disciplinare Territoriale in data 4.10.2007. Dispone l’incameramento della tassa reclamo versata.
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