F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.15/CDN del 15 novembre 2007 APPELLO DELLA SOCIETA’ A.C. CITTA’ DI CASTELLO E DEL SIG. IVANO MASSETTI AVVERSO LA SANZIONE DI 15 PUNTI DI PENALIZZAZIONE ALLA PRIMA E L’INIBIZIONE PER ANNI TRE AL SECONDO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Umbria – C.U. n. 22 del 5.10.2007). APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DICHIARAZIONE L’IMPROCEDIBILITA’ DEL DEFERIMENTO A CARICO DI AMANTINI ENZO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Umbria – C.U. n. 22 del 5.10.2007).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n.15/CDN del 15 novembre 2007
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.C. CITTA’ DI CASTELLO E DEL SIG. IVANO
MASSETTI AVVERSO LA SANZIONE DI 15 PUNTI DI PENALIZZAZIONE ALLA PRIMA
E L’INIBIZIONE PER ANNI TRE AL SECONDO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
PROCURATORE FEDERALE (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Umbria – C.U.
n. 22 del 5.10.2007).
APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DICHIARAZIONE
L’IMPROCEDIBILITA’ DEL DEFERIMENTO A CARICO DI AMANTINI ENZO SEGUITO
PROPRIO DEFERIMENTO (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Umbria – C.U. n.
22 del 5.10.2007).
Con distinti atti degli 11 e 12. 10. 2007, la Procura Federale da una parte e Massetti Ivano
e l’AC Città di Castello S.r.l. dall’altra hanno impugnato la decisione con la quale la
Commissione Disciplinare Territoriale di Perugia, in data 4.10.2007, ha dichiarato
improcedibile il deferimento a carico di Amantini Enzo ed ha inflitto al Sig. Ivano Massetti
la sanzione dell’inibizione per tre anni ed alla A.C. Città di Castello S.r.l. la sanzione della
penalizzazione di 15 punti in classifica da scontare nel campionato in corso,
riconoscendoli responsabili delle violazioni agli stessi ascritte.
In particolare, limitatamente ai capi di impugnazione, la Commissione di primo grado ha
ritenuto fondata la eccezione di improcedibilità nei confronti dell’Amantini in quanto non
tesserato e quindi estraneo alla giurisdizione sportiva e comunque non risultando che lo
stesso ricoprisse, all’epoca dei fatti, posizioni di controllo della società.
Relativamente, invece, alla posizione dei due reclamanti, la Commissione ha ritenuto
sussistente la responsabilità degli stessi in quanto la documentazione acquisita agli atti e
l’istruttoria espletata avrebbero confermato la fondatezza degli addebiti sia in relazione alla
cessione del titolo sportivo dalla A.C. Città di Castello S.r.l. alla SSD Castello Football
Club a r.l., al fine di consentire a quest’ultima di disputare il campionato 2007/2008 di
Eccellenza in luogo di quello di Promozione (capo A) sia in relazione alla commissione di
comportamenti tesi ad eludere il divieto di cessione del titolo sportivo della società A.C.
Città di Castello S.r.l. alla Società SS Spello al fine di consentire a quest’ultima di
disputare il campionato 2007/2008 di Eccellenza in luogo di quello di Promozione (capo
C).
La Procura Federale ha dedotto la erronea e falsa applicazione dell’art. 1, co. 1 e 5, del
C.G.S. ritenendo per tale motivo la decisione viziata nella parte in cui ha ritenuto estraneo
ai fatti di cui agli addebiti il Sig. Amantini il quale, secondo la tesi accusatoria, ancorché
intestatario dell’1% delle quote societarie, sarebbe comunque titolare di poteri di ordine e
controllo.
La difesa dei deferiti, invece, ritiene la decisione illegittima ed ingiusta perché il Massetti,
già alla data del 5.4.2007, non sarebbe stato più titolare delle quote societarie, cedute il
precedente 29.3.2007 al Sig. Mario Celani, come risulterebbe da copia di documentazione
depositata unitamente all’impugnazione.
Alla udienza del 15.11.2007, previa riunione dei procedimenti, la Procura Federale, nella
persona dell’Avv. Sciacchitano e dell’Avv. Ricciardi, hanno eccepito, in via preliminare, la
inammissibilità del reclamo del Massetti e della Società per la violazione dell’art. 33 co. 5
C.G.S., stante la omessa notifica dell’impugnazione alla Procura stessa. Nel merito ha
insistito per la riforma della decisione di primo grado e, quindi, per l’accoglimento del
deferimento nei confronti dell’Amantini.
I deferiti hanno insistito per l’accoglimento dei motivi di impugnazione e, relativamente alla
eccezione di inammissibilità, hanno dedotto che l’impugnazione sarebbe stata ritualmente
notificata alla Procura Federale in data 8.10.2007, con raccomandata a.r. n. 13091767639,
ed alla C.D.N. in data 11.10.2007, con raccomandata a.r. n. 13032185333 – 1, delle quali
hanno esibito in originale e prodotto in copia le sole ricevute di spedizione, non
disponendo delle cartoline di ricevimento .
Il reclamo della Procura è infondato mentre quello dei deferiti è inammissibile.
In relazione a tale ultimo punto, la cui trattazione viene anticipata per la natura preliminare
della questione, l’eccezione della Procura deve ritenersi fondata. Gli artt. 33, co. 5, 36, co.
10 e 11, e 37 C.G.S. impongono che il reclamante invii il proprio atto all’eventuale
controparte.
A prescindere dalla circostanza relativa alla mancanza della prova del ricevimento
dell’impugnazione, questa Commissione ritiene che i reclamanti non abbiano soddisfatto
l’onere della prova su di sé incombente, in ordine al contenuto del plico asseritamente
inviato alla Procura, risultando peraltro circostanza estremamente controversa, oltre che
irrituale, che l’impugnazione sia stata spedita dapprima alla Procura e solo dopo alla
Commissione Disciplinare, in violazione dell’art. 33, co. 5, C.G.S. che prescrive l’invio
contestuale del reclamo all’organo giudicante ed alla controparte.
La violazione di tali prescrizioni, così come avvenuto nel caso di specie, comporta
l’inammissibilità del ricorso che preclude ulteriori indagini nel merito.
Relativamente, invece, alla tesi della Procura secondo la quale l’Amantini dovrebbe essere
ritenuto responsabile delle violazioni allo stesso scritte, questa Commissione, posta
l’estraneità del deferito all’Ordinamento federale all’epoca dei fatti, ritiene che la
valutazione delle azioni contestate non possa prescindere da due dati di fatto: 1) la natura
del rapporto societario; 2) il contegno dallo stesso tenuto nei fatti contestati.
La modifica del C.G.S. individua la responsabilità di chi abbia, più o meno
manifestamente, il controllo e la direzione della Società, ancorché lo stesso non rivesta la
qualità di socio.
Sebbene la novella abbia sicuramente innovato in maniera incisiva nell’ordinamento della
giustizia sportivo in ordine a tale aspetto, non si può non rilevare che il comportamento
oggetto della prescrizione debba avere un quid pluris consistente nella rilevanza per
l’ordinamento federale (art. 1, co. 5). È tale connotazione che fissa l’effettivo discrimine tra
le condotte punibili e quelle irrilevanti, tant’è vero che ricorre in altre disposizioni delle
Carte Federali, (a solo titolo esemplificativo negli artt. 21 e 22 N.O.I.F., nei quali rileva la
responsabilità ed i rapporti dei dirigenti e dei collaboratori nell’ambito dell’attività sportiva
organizzata).
Pertanto, la semplice detenzione di quote della società, a prescindere dalla percentuale
detenuta, di per sé non può essere indicativa, in via assoluta, del controllo della stessa,
qualora non si estrinsechi in attività e comportamenti rilevanti per l’ordinamento federale.
Perdipiù, con il termine controllo non si intende, come ritenuto dalla Procura, la mera
possibilità di verificare l’operato degli amministratori ma un potere molto più radicato e
penetrante di orientamento delle scelte politiche, economiche e gestionali della Società
tale da determinarne, a tutti gli effetti, il possesso sostanziale, prescindendo, per l’appunto,
dalla titolarità delle quote.
Pertanto, ferma restando la circostanza, non contestata, che l’Amantini fosse uscito
dall’ordinamento federale in epoca antecedente ai fatti, si evidenzia comunque che l’aver
rivestito il ruolo di segretario nel corso di alcune assemblee o la proprietà, in capo allo
stesso, dell’1% della Società così come la semplice presenza silenziosa al momento dei
fatti non sono indicative del ruolo prospettato dalla Procura né possono essere ritenute
sufficienti per integrare gli estremi del deferimento, non risultando provata una diversa
situazione di titolarità sostanziale.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Nazionale dichiara inammissibile il reclamo del Sig. Massetti
e della A.S. Città di Castello s.r.l. e rigetta il reclamo della Procura Federale nei confronti
del Sig. Amantini con integrale conferma della decisione assunta dalla Commissione
Disciplinare Territoriale in data 4.10.2007.
Dispone l’incameramento della tassa reclamo versata.
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