F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.16/CDN del 22 novembre 2007 RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. ASD PALESTRINA AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA PALESTRINA-MONTEROTONDO DEL 16.9.2007 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Lazio C.U. n. 35 del 4.10.2007 – Campionato di Promozione).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n.16/CDN del 22 novembre 2007
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. ASD PALESTRINA AVVERSO LE DECISIONI
MERITO GARA PALESTRINA-MONTEROTONDO DEL 16.9.2007 (delibera C.D.
Territoriale presso il C.R. Lazio C.U. n. 35 del 4.10.2007 – Campionato di
Promozione).
La Commissione disciplinare Lazio, con decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale n.
35 del 4 ottobre 2007, in accoglimento del reclamo della società Monterotondo Scalo
avverso la regolarità della gara Palestrina - Monterotondo Scalo del 16 settembre 2007
campionato regionale di Promozione, comminava alla società Palestrina la punizione
sportiva della perdita della gara per 0-3 e l’ammenda di € 150,00; inibiva il dirigente
accompagnatore della squadra sino al 19 ottobre 2007; squalificava il calciatore Tajarol
Stefano per una giornata di gara.
Il reclamo della società Monterotondo era motivato sul presupposto della posizione
irregolare del calciatore Tajarol Stefano, che, sanzionato con la squalifica di una gara per
recidività in ammonizione (gara del 17 giugno 2007, Comunicato n. 144 del 21 giugno
2007), non aveva scontato la squalifica e non aveva pertanto titolo di partecipare alla gara
di cui sopra.
Avverso tale decisione propone ricorso la U.S. ASD Palestrina, chiedendo la declaratoria
di inammissibilità del reclamo della società Monterotondo Scalo e di nullità della decisione
impugnata per difetto di capacità processuale della reclamante.
Ha dedotto la ricorrente che la società Monterotondo Scalo: 1°) violando l’art. 46 nn. 3 e 5
C.G.S, non le aveva inviato la copia del reclamo e le aveva conseguentemente impedito
l’esercizio del diritto della difesa; 2°) nel redigere il reclamo, non aveva indicato la fonte del
potere di rappresentanza di chi lo aveva sottoscritto, rendendone così incerta la
provenienza; 3°) non aveva offerto riscontro probatorio sulla squalifica del calciatore
Tajarol Stefano, in quanto aveva prodotto solo il comunicato dal quale risultava la
squalifica del calciatore, ma non i provvedimenti afferenti la recidività in ammonizione del
Tajarol.
Nessuno dei motivi addotti dalla reclamante è fondato.
Il reclamo della società Monterotondo Scalo, datato 17 settembre 2007, tempestivamente
proposto, è stato inviato con lettera raccomandata dal 18 settembre successivo al
Comitato regionale competente e, ai fini della conoscenza, alla U.S. Palestrina presso
Cerasi Claudio, Via Loreto n. 35 Palestrina (Roma).
È questo l’indirizzo per corrispondenza della U.S. Palestrina, che risulta dal foglio di
censimento della società per la stagione sportiva 2007/2008 sicchè non può esservi
dubbio che la società Monterotondo Scalo ha in effetti rispettato la norma di cui sopra.
Il reclamo della società Monterotondo Scalo, inoltre, è stato firmato da persona che, dallo
stesso foglio di censimento, risulta ricoprire la carica di presidente, come tale legittimato a
rappresentare la società.
Al reclamo in oggetto, infine, risultano allegati in fotocopia il comunicato ufficiale n. 114
pag. 4 del 21 giugno 2007 recante la squalifica del calciatore Tajarol Stefano, nonché la
distinta dei giocatori della U.S. Palestrina partecipanti alla gara del 16 settembre 2007
contro la società Monterotondo Scalo, tra i quali il calciatore Tajarol Stefano schierato in
campo con il n. 9, con il che appare totalmente assolto l’onere probatorio a carico della
società ricorrente.
Aggiungasi, per completezza di esposizione, che la irregolare partecipazione del calciatore
Tajarol Stefano alla gara in oggetto non risulta contestata dalla U.S. Palestrina, il cui
reclamo è stato proposto per vizi procedurali e formali.
P.Q.M.
respinge il reclamo della U.S. - ASD Palestrina avverso la decisione della Commissione
disciplinare Territoriale Lazio e dispone addebitare la tassa reclamo non versata.
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