F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.16/CDN del 22 novembre 2007 RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. ASD PALESTRINA AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA PALESTRINA-MONTEROTONDO DEL 16.9.2007 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Lazio C.U. n. 35 del 4.10.2007 – Campionato di Promozione).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.16/CDN del 22 novembre 2007 RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. ASD PALESTRINA AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA PALESTRINA-MONTEROTONDO DEL 16.9.2007 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Lazio C.U. n. 35 del 4.10.2007 – Campionato di Promozione). La Commissione disciplinare Lazio, con decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale n. 35 del 4 ottobre 2007, in accoglimento del reclamo della società Monterotondo Scalo avverso la regolarità della gara Palestrina - Monterotondo Scalo del 16 settembre 2007 campionato regionale di Promozione, comminava alla società Palestrina la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e l’ammenda di € 150,00; inibiva il dirigente accompagnatore della squadra sino al 19 ottobre 2007; squalificava il calciatore Tajarol Stefano per una giornata di gara. Il reclamo della società Monterotondo era motivato sul presupposto della posizione irregolare del calciatore Tajarol Stefano, che, sanzionato con la squalifica di una gara per recidività in ammonizione (gara del 17 giugno 2007, Comunicato n. 144 del 21 giugno 2007), non aveva scontato la squalifica e non aveva pertanto titolo di partecipare alla gara di cui sopra. Avverso tale decisione propone ricorso la U.S. ASD Palestrina, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del reclamo della società Monterotondo Scalo e di nullità della decisione impugnata per difetto di capacità processuale della reclamante. Ha dedotto la ricorrente che la società Monterotondo Scalo: 1°) violando l’art. 46 nn. 3 e 5 C.G.S, non le aveva inviato la copia del reclamo e le aveva conseguentemente impedito l’esercizio del diritto della difesa; 2°) nel redigere il reclamo, non aveva indicato la fonte del potere di rappresentanza di chi lo aveva sottoscritto, rendendone così incerta la provenienza; 3°) non aveva offerto riscontro probatorio sulla squalifica del calciatore Tajarol Stefano, in quanto aveva prodotto solo il comunicato dal quale risultava la squalifica del calciatore, ma non i provvedimenti afferenti la recidività in ammonizione del Tajarol. Nessuno dei motivi addotti dalla reclamante è fondato. Il reclamo della società Monterotondo Scalo, datato 17 settembre 2007, tempestivamente proposto, è stato inviato con lettera raccomandata dal 18 settembre successivo al Comitato regionale competente e, ai fini della conoscenza, alla U.S. Palestrina presso Cerasi Claudio, Via Loreto n. 35 Palestrina (Roma). È questo l’indirizzo per corrispondenza della U.S. Palestrina, che risulta dal foglio di censimento della società per la stagione sportiva 2007/2008 sicchè non può esservi dubbio che la società Monterotondo Scalo ha in effetti rispettato la norma di cui sopra. Il reclamo della società Monterotondo Scalo, inoltre, è stato firmato da persona che, dallo stesso foglio di censimento, risulta ricoprire la carica di presidente, come tale legittimato a rappresentare la società. Al reclamo in oggetto, infine, risultano allegati in fotocopia il comunicato ufficiale n. 114 pag. 4 del 21 giugno 2007 recante la squalifica del calciatore Tajarol Stefano, nonché la distinta dei giocatori della U.S. Palestrina partecipanti alla gara del 16 settembre 2007 contro la società Monterotondo Scalo, tra i quali il calciatore Tajarol Stefano schierato in campo con il n. 9, con il che appare totalmente assolto l’onere probatorio a carico della società ricorrente. Aggiungasi, per completezza di esposizione, che la irregolare partecipazione del calciatore Tajarol Stefano alla gara in oggetto non risulta contestata dalla U.S. Palestrina, il cui reclamo è stato proposto per vizi procedurali e formali. P.Q.M. respinge il reclamo della U.S. - ASD Palestrina avverso la decisione della Commissione disciplinare Territoriale Lazio e dispone addebitare la tassa reclamo non versata.
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