F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.16/CDN del 22 novembre 2007 RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.C. CEPRANO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA FROSINONE 2000-CEPRANO DEL 7.10.2007 (delibera C.D. Territoriale Lazio – C.U. n. 43 del 18.10.2007 – Campionato 1^ Categoria).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n.16/CDN del 22 novembre 2007
RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.C. CEPRANO AVVERSO LE DECISIONI MERITO
GARA FROSINONE 2000-CEPRANO DEL 7.10.2007 (delibera C.D. Territoriale Lazio -
C.U. n. 43 del 18.10.2007 – Campionato 1^ Categoria).
Visti gli atti,
letto il reclamo proposto dalla S.C. Ceprano avverso la decisione della Commissione
Disciplinare Territoriale del C. R. Lazio (C.U. n. 43 del 18/10/2007), con cui, in
accoglimento del reclamo proposto dal G.S. Frosinone 2000, ha disposto di infliggere alla
S. C. Ceprano la punizione sportiva della perdita della gara meglio indicata in epigrafe con
il punteggio di 0-3, oltre all’ ammenda di Euro 100,00;
rilevato che il reclamo del G.S. Frosinone 2000, si basa sul fatto che alla gara in questione
ha partecipato il calciatore Del Monte Antonio squalificato per una gara, così come risulta
da C. U. n. 101 C. R. Lazio del 17/05/2007;
accertato che successivamente alla irrogazione della squalifica del 17/05/2007, il
calciatore Del Monte non ha osservato il rispetto del turno di squalifica prendendo parte a
tutte le gare sin qui disputate, sia con la vecchia società di appartenenza (Virtus
Strangolagalli), sia con la nuova società di appartenenza (S. C. Ceprano);
considerato che, alla luce di quanto previsto ex art. 22 c IV CGS “le gare, con riferimento
alle quali le sanzioni a carico di tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno
conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in
competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell’ art. 17….”;
ritenuto che deve affermarsi che il calciatore Del Monte Antonio in occasione della gara
Frosinone2000-Ceprano non aveva ancora scontato la squalifica a lui irrogata con il C. U.
n. 101 del 17/05/2007 del C. R. Lazio;
P.Q.M.
la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa
versata.
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