F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.17/CDN del 30 novembre 2007 RECLAMO DEL CALCIATORE NICHOLAS MARCUZZI (tesserato ASD Ranger) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA FINO AL 16.10.2010 (delibera C.D. Territoriale Friuli V.G. C.U. n. 21 dell’8.11.2007 – Campionato 3^ Categoria).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n.17/CDN del 30 novembre 2007
RECLAMO DEL CALCIATORE NICHOLAS MARCUZZI (tesserato ASD Ranger)
AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA FINO AL 16.10.2010 (delibera C.D. Territoriale
Friuli V.G. C.U. n. 21 dell’8.11.2007 – Campionato 3^ Categoria).
Visti gli atti;
letto il ricorso;
considerato che il calciatore Nicholas Marcuzzi ricorre avverso la decisione della
Commissione disciplinare territoriale Friuli V.G. che ha respinto il ricorso presentato dalla
Società ASD Ranger avverso la squalifica dello stesso calciatore fino al 16.10.2010;
considerato che, avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali è possibile proporre
ricorso esclusivamente alle Commissioni disciplinari territoriali essendo previsti, ai sensi
dell’art. 44 CGS, soltanto due gradi di giudizio per le infrazioni che riguardano l’attività
agonistica, mentre la Commissione disciplinare nazionale è competente a decidere i ricorsi
avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari territoriali unicamente nei procedimenti
instaurati su deferimento del Procuratore federale e in quelli aventi ad oggetto la posizione
irregolare dei calciatori;
considerato che nel caso in questione, si sono esauriti i due gradi del giudizio previsti dal
citato art. 44 CGS, e pertanto il ricorso è inammissibile;
rilevato che, in ogni caso, il ricorso non è stato sottoscritto dal calciatore e pertanto deve,
anche sotto tale profilo , essere dichiarato inammissibile,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e dispone l’incameramento della tassa versata.
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