F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.18/CDN del 6 dicembre 2007 RECLAMO DELLA SOCIETA’ FCD MISTERBIANCO AVVERSO LE DECISIONI MERITO GARA MISTERBIANCO-MINEO DEL 13.10.2007 (delibera C.D. Territoriale presso il C.R. Sicilia – C.U. n. 24 del 2.11.2007 – Campionato di 1^ Categoria).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n.18/CDN del 6 dicembre 2007
RECLAMO DELLA SOCIETA’ FCD MISTERBIANCO AVVERSO LE DECISIONI
MERITO GARA MISTERBIANCO-MINEO DEL 13.10.2007 (delibera C.D. Territoriale
presso il C.R. Sicilia - C.U. n. 24 del 2.11.2007 – Campionato di 1^ Categoria).
La società F.C.D. Misterbianco, partecipante al campionato prima categoria Comitato
regionale Sicilia, aveva proposto reclamo alla Commissione disciplinare territoriale
avverso la regolarità della gara di campionato Misterbianco – Mineo del 13 ottobre 2007,
deducendo che ad essa aveva partecipato in corso di squalifica il calciatore Russo
Salvatore, numero 5 della distinta Mineo, la cui sanzione gli era stata inflitta nella
precedente stagione.
Precisava la reclamante che il Russo aveva maturato due giornate di squalifica, una per il
campionato, l’altra per la Coppa Sicilia e che, scontata la prima in campionato, anche
l’ultima doveva essere scontata in campionato perché la società Mineo non partecipava
nella stagione in corso alla Coppa regionale.
La Commissione disciplinare adita, con decisione del 31 ottobre 2007 C.U. n. 24, rilevato
che il calciatore Russo Salvatore aveva scontato la propria giornata di squalifica non
partecipando alla gara di campionato precedente quella reclamata e che aveva pertanto
titolo di partecipare a tale ultima gara, respingeva il reclamo.
Avverso questa decisione ricorre la società Misterbianco, denunciando violazione degli
artt. 22 comma 6 e 19 comma 11 C.G.S. e riproponendo le istanze del primo grado.
Resiste la società Mineo, controdeducendo ed insistendo per la conferma della decisione
della Commissione disciplinare territoriale.
Il ricorso è infondato.
E’ incontestato che la squalifica del calciatore Russo Salvatore, sui cui verte la tesi della
ricorrente, era stata comminata nella stagione 2006 – 2007 nel Torneo Coppa Sicilia e che
al Torneo la società Mineo nella stagione in corso non ha partecipato.
Ai sensi dell’art. 19 comma 11.1 C.G.S. le sanzioni inflitte per le gare di Coppa Italia e di
Coppe Regioni si scontano nelle rispettive competizioni.
L’assunto della ricorrente, che le squalifiche non scontate nelle Coppe andrebbero
scontate in campionato, non trova alcun riscontro normativo, essendo di contro certo il
principio della separazione delle competizioni e delle relative sanzioni.
(Cfr. Corte federale, Parere interpretativo degli artt. 14 e 17 Codice Giustizia Sportiva in
relazione a quesiti diversi formulati dalla Lega Nazionale Dilettanti, concernenti le modalità
per scontare le squalifiche irrogate a calciatori. Comunicato Ufficiale n. 12 C/f 2003 /
2004)
La contestata partecipazione del calciatore Russo Salvatore alla gara di cui trattasi era
pertanto del tutto regolare.
Egli aveva già scontato in campionato la squalifica ivi comminata; l’altra squalifica,
maturata in gara di Coppa Sicilia, non potrà che essere scontata in questa manifestazione,
considerato anche il tenore letterale dell’art. 22 comma 6 che, introducendo una deroga
alla disciplina prevista dall’art. 19 comma 11.1, fa esclusivo riferimento alla Coppa Italia e
non alle sanzioni da scontare inflitte nelle gare di Coppa Regioni,
P.Q.M.
respinge il reclamo e dispone incamerarsi la tassa versata.
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