F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.5/CDN del 6 agosto 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE ANTOCI (Presidente U.S. Ragusa S.r.l.), EMANUELE GIAMPICCOLO (d.s. U.S. Ragusa S.r.l.) ANGELO GALFANO (allenatore U.S. Ragusa S.r.l.), ROBERTO NOTO (allenatore in seconda U.S. Ragusa S.r.l.), ANTONINO GULINO, MATTEO FEDERICI, ANGELO CATALANO (calciatori tesserati U.S. Ragusa S.r.l.), GIUSEPPE SCRIBANO (tesserato U.S. Ragusa S.r.l.), ANTONIO CICCARONE (d.s. USD Siracusa S.r.l.), PAOLO LOMBARDO (allenatore USD Siracusa S.r.l.), E SEBASTIANO APRILE (allenatore in seconda USD Siracusa S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 6 COMMA 1 CGS E DELLE SOCIETA’ U.S. RAGUSA S.r.l. e USD SIRACUSA S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (nota n. 2263/571pf/SP/mc del 14.6.2007).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.5/CDN del 6 agosto 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE ANTOCI (Presidente U.S. Ragusa S.r.l.), EMANUELE GIAMPICCOLO (d.s. U.S. Ragusa S.r.l.) ANGELO GALFANO (allenatore U.S. Ragusa S.r.l.), ROBERTO NOTO (allenatore in seconda U.S. Ragusa S.r.l.), ANTONINO GULINO, MATTEO FEDERICI, ANGELO CATALANO (calciatori tesserati U.S. Ragusa S.r.l.), GIUSEPPE SCRIBANO (tesserato U.S. Ragusa S.r.l.), ANTONIO CICCARONE (d.s. USD Siracusa S.r.l.), PAOLO LOMBARDO (allenatore USD Siracusa S.r.l.), E SEBASTIANO APRILE (allenatore in seconda USD Siracusa S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 6 COMMA 1 CGS E DELLE SOCIETA’ U.S. RAGUSA S.r.l. e USD SIRACUSA S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (nota n. 2263/571pf/SP/mc del 14.6.2007). FATTO 1.- Al termine della gara Ragusa / Siracusa del 31.03.2007, il I Assistente Arbitrale Patrick Pepe dava atto – nel proprio rapporto – che, immediatamente dopo la realizzazione (43° st) del goal della vittoria da parte della squadra ospitata del Siracusa, l’allenatore in seconda della società ospitante Ragusa, sig. Roberto Noto, si era rivolto ai componenti della panchina della squadra avversaria Siracusa dolendosi dell’accaduto, e ricevendo una prima risposta, da parte dell’allenatore del Siracusa, che avrebbe manifestato evidente sconcerto, rappresentando la casualità dell’accaduto: “è stato un tiro da 30 metri”. Seguiva – sempre secondo il rapporto dell’Assistente Arbitrale – un vivace scambio di idee tra i componenti delle due panchine nel corso del quale l’allenatore della società ospitante Ragusa, sig. Angelo Galfano, si rivolgeva ai colleghi avversari dicendo “ce l’avevate chiesto Voi! Non si fa così però! Glielo dovevate dire!”, mentre il sig. Sebastiano Aprile, allenatore in seconda della società ospitata Siracusa, rispondeva testualmente “Mister! Che ci possiamo fare! E’ andata così!”, ed il sig. Roberto Noto (allenatore in seconda del Ragusa) replicava, per parte sua: “Vi dovete scansare! Avete fatto il danno! Ora levatevi e fateci segnare”. L’Assistente Arbitrale riferiva, inoltre, ulteriori scambi di insulti e battute successivamente avvenuti, anche tra altri soggetti – e sempre con riferimento ad un preteso accordo non rispettato - sino al momento del rientro negli spogliatoi. 2.- Il II Assistente Arbitrale Valerio Pegorin nulla riferiva, invece, con specifico riferimento a colloqui, discussioni o liti fondate sul mancato rispetto di un preteso accordo volto a predeterminare il risultato della gara. 3.- L’Arbitro dell’incontro sig. Antonio Simeone nulla riferiva nel proprio rapporto in ordine ai fatti refertati dal I Assistente Arbitrale. Con supplemento di rapporto del 02.04.2007 – fatto pervenire, in pari data, al Giudice Sportivo, invero in unico contesto con il rapporto di gara e con i richiamati rapporti degli assistenti - l’arbitro narrava, però, alcune circostanze apparentemente riferibili al preteso accordo di cui sopra, precisando come il calciatore Antonio Giulino della società Ragusa avesse cercato di aggredire l’avversario Gaetano Romano, lamentandosi, in tale frangente, che i calciatori si erano “messi d’accordo prima”, e come poi i calciatori del Ragusa Conti, Presti, e Cosenza lo avrebbero minacciato di stare zitto “altrimenti mi pestavano a sangue”. 4.- In data 03.04.2007 il Giudice sportivo trasmetteva gli atti di cui sopra alla Procura Federale, la quale – con nota 04.04.2007 – invitava l’Ufficio Indagini a svolgere gli accertamenti di competenza. 5.- L’ufficio Indagini procedeva, quindi a: - raccogliere la testimonianza del Presidente del Cosenza sig. Nucaro, il quale riferiva di aver assistito “in viva voce” ad una telefonata tra il vicepresidente Mollo ed il calciatore del Ragusa Angelo Catalano, nel corso della quale quest’ultimo avrebbe riferito in ordine ad un accordo per il pareggio intervenuto tra i calciatori nel corso della gara, e poi disatteso; - acquisire una serie di articoli pubblicati sulla stampa sportiva, in uno dei quali – “La Sicilia” 01.04.2007 – il Presidente del Ragusa Antoci si sarebbe lamentato del fatto che il D.S. del Siracusa Antonio Ciccarone avrebbe reiteratamente tentato di convincere i giocatori del Siracusa ad una non beligeranza; - acquisire il filmato della gara; - interrogare i tesserati ipoteticamente responsabili dell’accordo, ovvero a conoscenza del medesimo. Nel corso di tali interrogatori tutti i pretesi responsabili dell’accordo negavano ogni addebito. In particolare il Vicepresidente Mollo negava il contenuto della telefonata con il giocatore Catalano ad esso attribuita dal Presidente del Cosenza Nucaro, ed il Presidente del Ragusa Antoci negava il contenuto dell’intervista apparsa al giornale “La Sicilia”. In data 23.05.2007 gli incaricati dell’ufficio indagini consegnavano la relazione ad essi richiesta 6.- Il Procuratore Federale – con atto del 14.06.2007 – ritenuta – per le ragioni dettagliatamente espresse nell’atto medesimo - la sussistenza di responsabilità disciplinari di alcuni tesserati, deferiva avanti a questa commissione – i seguenti soggetti: - Giuseppe ANTOCI, Presidente del U.S. Ragusa; - Emanuele GIAMPICCOLO, Direttore Sportivo del U.S. Ragusa; - Angelo GALFANO, Allenatore del U.S. Ragusa; - Roberto NOTO, Allenatore in seconda del U.S. Ragusa; - Antonino GULINO, Calciatore tesserato del U.S. Ragusa; - Matteo FEDERICI, Calciatore tesserato del U.S. Ragusa; - Angelo CATALANO, Calciatore tesserato del U.S. Ragusa; - Giuseppe SCRIBANO, tesserato del U.S. Ragusa; - Antonio CICCARONE, Direttore Sportivo del U.S.D. Siracusa; - Paolo LOMBARDO, Allenatore del U.S.D. Siracusa; - Sebastiano APRILE, Allenatore in seconda del U.S.D. Siracusa tutti per violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S., perché, nel corso della gara Ragusa – Siracusa del 31 marzo 2007 del campionato di serie D, Girone I, si accordavano verbalmente per alterare lo svolgimento della gara medesima; - la soc. U.S. RAGUSA; - la soc. U.S.D. SIRACUSA entrambe per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 2, comma 4, C.G.S., per l’operato dei suoi dirigenti o tesserati. 7.- Nei termini assegnati nell’atto di convocazione, tutti gli incolpati hanno fatto pervenire le proprie memorie difensive in ordine ai cui contenuti – se pur in via meramente indicativa, e non esaustiva delle difese svolte – appare opportuno, in sintesi, rilevare come: - Giuseppe Antoci ed Emanuele Giampiccolo hanno eccepito l’insussistenza delle condotte illecite in capo ai deferiti; negato ogni addebito, e chiesto il conseguente proscioglimento; - Angelo Galfano ha eccepito la nullità del deferimento per pretesa incompletezza degli atti conclusivi dell’Ufficio Indagini; l’insussistenza della condotta illecita in capo al deferito; negato comunque ogni addebito, e chiesto il conseguente proscioglimento; - Roberto Noto e L’U.S. Ragusa hanno eccepito la pretesa lesione del diritto di difesa per mancata allegazione di importanti passi relativi alle conclusioni cui è giunto l’Ufficio Indagini; l’inattendibilità delle dichiarazioni del Sig. Mauro Nucaro; l’insussistenza delle condotte illecite in capo ai deferiti, e chiesto il conseguente proscioglimento; in via istruttoria, inoltre, essi hanno proposto istanza di prova testimoniale; - Antonino Gulino e Matteo Federici hanno eccepito l’incompletezza della documentazione consegnata alla difesa; e generale infondatezza del deferimento, e chiesto il conseguente proscioglimento; - Giuseppe Scribano e Angelo Catalano hanno eccepito la pretesa lesione del diritto di difesa per incompletezza degli atti conclusivi dell’Ufficio Indagini; l’inattendibilità delle dichiarazioni del Sig. Nucaro; la generale infondatezza del deferimento, e chiesto il conseguente proscioglimento; - Antonio Ciccarone, Paolo Lombardo, Sebastiano Aprile e l’U.S.D. Siracusa hanno eccepito la nullità dell’atto di deferimento; la nullità dell’atto di convocazione; la nullità e/o inutilizzabilità dei referti dell’arbitro e dei suoi assistenti; la inattendibilità delle dichiarazioni rilasciate dal Sig. Nucaro; la generale infondatezza del deferimento, e chiesto il conseguente proscioglimento; Antonio Ciccarone ha altresì avanzato istanza di ammissione di prova testimoniale; 8.- Alla riunione del 03.08.2007 – verificata la ritualità, e tempestività, delle convocazioni – sì è dato corso al dibattimento, nel corso del quale: - La Commissione ha rigettato, con separati provvedimenti letti in udienza, tutte le eccezioni preliminari e le istanze istruttorie avanzate dagli incolpati; - sono stati ascoltati, a conferma e precisazione, gli incolpati presenti; - la Procura federale in persona dell’avv. Federico Bagattini, assistito dai sostituti, Barbagallo, Benedetti, De Sanctis, De Santis e Mormando, ha illustrato le proprie conclusioni ed avanzato la conseguente richiesta di accertare la responsabilità di tutti i soggetti deferiti ex art. 6 comma 1 ed art. 2 comma 4 CGS, irrogando ad essi le sanzioni che seguono: Giuseppe Antoci anni tre e mesi sei di inibizione: Antonio Ciccarone anni quattro di inibizione; Emanuele Giampiccolo anni tre e mesi sei di inibizione; Angelo Galfano anni tre di squalifica; Roberto Noto anni tre di squalifica; Antonino Gulino anni tre di squalifica; Matteo Federici anni tre di squalifica; Angelo Catalano anni tre di squalifica; Giuseppe Scrivano anni tre di inibizione; Paolo Lombardo anni tre di squalifica; Sebastiano Aprile anni tre di squalifica; Società U.S. Ragusa S.r.l. ultimo posto in classifica e tre punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2007/2008; Società U.S.D. Siracusa S.r.l. penalizzazione di nove punti da scontarsi nella stagione sportiva 2007/2008. tutti i difensori e gli incolpati hanno proposto ed illustrato le argomentazioni difensive finali DIRITTO (i) Il deferimento non appare fondato e va, in conseguenza, disposto il proscioglimento di tutti i soggetti deferiti. La tesi accusatoria muove dalla circostanza che l’accordo, evidentemente finalizzato a determinare il risultato dell’incontro, sarebbe “intervenuto durante la gara”. A prova dell’assunto la Procura Federale ha posto, tra le altre, le risultanze dei referti della terna arbitrale, da cui risultano espressioni rese, durante lo svolgimento della gara, da calciatori e tecnici, che avrebbero dovuto (e dovrebbero) far ritenere la volontà di accomodare il risultato della partita. Ora, essendo questo il punto di partenza da cui muovere per esaminare la fondatezza delle contestazioni sollevate, non può non evidenziarsi una prima, assorbente, incongruenza tra la tesi accusatoria e la prova dell’esistenza di una tale intesa. . (ii) L’assunto della Procura, difatti, è quello di un accordo, che avrebbe coinvolto anche dirigenti e tecnici delle due società, che avrebbe necessariamente visto, quali necessari protagonisti, i calciatori delle due squadre presenti in campo. Una tale impostazione porta, necessariamente, a dover individuare fatti e comportamenti riferibili sia ai calciatori del Ragusa che del Siracusa. Ora, come risulta dall’esame dei documenti di gara, non vi è alcuna espressione imputabile ai giocatori del Siracusa, società della quale, non a caso, alcun giocatore è stato deferito per i fatti in contestazione. A ciò va aggiunto che, avendo il Siracusa vinto l’incontro – l’asserito accordo sarebbe stato finalizzato a conseguire un risultato di parità – con una marcatura realizzata, peraltro, circa nove minuti prima che fosse disposto il termine della gara – e quindi con possibilità di consentire agli avversari di pareggiare la partita – viene meno qualunque possibilità di individuare un elemento probatorio a sostegno dell’intervenuto accordo, non essendovi, al di là della mancanza di qualche espressione verbale ad essi riferibile, alcun comportamento che potesse (e possa) lasciare intendere che i calciatori del Siracusa si fossero resi partecipi dell’intesa vietata. (iii) Ne consegue che la tesi accusatoria della Procura Federale perde un caposaldo, ed il caposaldo principale, e cioè che durante l’incontro, i soggetti deferiti si sarebbero accordati per “combinare” il risultato, restando “estranei” a detto accordo proprio coloro che avrebbero dovuto “perfezionarlo” durante la gara e dargli “esecuzione”. E difatti, il deferimento, essendo rivolto esclusivamente nei confronti dei dirigenti e tecnici del Siracusa, ma non dei calciatori, rende poco credibile tale tesi che, peraltro, come detto, si pone in contrasto con quello che è stato lo stesso svolgimento della gara (con un calciatore del Ragusa espulso per proteste) e con il risultato finale determinatosi sul campo. Peraltro, proprio il direttore sportivo del Siracusa Ciccarone che, secondo la Procura sarebbe stato il soggetto chiave dell’illecito, non era iscritto nelle liste di gara e dunque non si trovava in campo, laddove si sarebbe dovuto perfezionare l’accordo illecito. (iv) Sotto altro profilo, va poi considerato che le singole espressioni verbali imputate ai deferiti, appaiono assolutamente generiche, non tali da poter fornire prova, univoca e concordante, quantomeno di un tentativo di illecito. E difatti, la loro portata, ai fini che qui interessa, deve essere valutata con riferimento alla riferibilità certa ad una tale fattispecie di illecito, riferibilità che, nel caso in esame, non può essere data per provata, ed anzi smentita dallo stesso svolgimento dell’incontro. (v) A ciò va aggiunto che la testimonianza resa dal Presidente del Cosenza, sig. Nucaro - il quale ha fatto riferimento ad un colloquio telefonico intercorso tra il vicepresidente della sua società, sig. Mollo, ed il calciatore del Ragusa Catalano, da cui sarebbe emerso l’accomodamento della partita in oggetto – assume scarsa rilevanza in considerazione della smentita resa dallo stesso Mollo e dal Catalano sui termini esatti del colloquio avuto. (vi) La denuncia a mezzo stampa rivolta dall’Antoci e dal Giampiccolo nei confronti del direttore sportivo del Siracusa Ciccarone lascia perplessi in considerazione anche della successiva smentita resa dallo stesso Antoci. Ed inoltre, la Procura Federale non ha fornito altro mezzo di prova idoneo a comprovare un’ipotesi di illecito. Alla luce di quanto sopra, il quadro probatorio non appare tale da poter ritenere fondato il deferimento proposto. P.Q.M. Respinge il deferimento e per l’effetto proscioglie i soggetti deferiti.
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