F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.6/CDN del 4 settembre 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO CELLlNO (Presidente e legale rappresentante Cagliari Calcio S.p.A.), PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 NONCHE’ EX ART. 2 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA’ CAGLIARI CALCIO S.p.A. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (nota n. 2295/476pf/SP/mc del 15.6.2007).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.6/CDN del 4 settembre 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO CELLlNO (Presidente e legale rappresentante Cagliari Calcio S.p.A.), PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 NONCHE’ EX ART. 2 COMMA 1 CGS E DELLA SOCIETA’ CAGLIARI CALCIO S.p.A. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (nota n. 2295/476pf/SP/mc del 15.6.2007). Con provvedimento del 15/6/2007, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Massimo Cellino, Presidente e legale rappresentante della Soc. Cagliari, per violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, con riferimento all’art. 2, comma 1, del CGS, nonché la Soc. Cagliari per violazione dell’art. 2, comma 4, del CGS, per responsabilità diretta e oggettiva in ordine agli addebiti contestati al proprio Presidente e ai propri tesserati. Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva che, avendo la Commissione disciplinare del Settore tecnico prosciolto Gianfranco Ibba e Giorgio Melis da ogni addebito con decisione del 26.7.2007, verrebbe meno il presupposto del deferimento. Di conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati. Alla riunione odierna, è comparso il Procurare federale, il quale, preso atto della decisione della Commissione disciplinare del Settore tecnico del 26.7.2007, che non è soggetta ad impugnazione da parte della Procura federale stessa, ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati per il Cellino per la Soc. Cagliari. La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue. Il presente deferimento si fonda su quanto affermato nella relazione dell’Ufficio indagini, che ai sensi dell’art. 35, comma 1.1., del CGS può essere utilizzato a fini di prova dagli Organi della giustizia sportiva. Da tale relazione risulta che, nel corso della stagione 2006/07, l’allenatore della squadra Primavera della Soc. Cagliari, Gianfranco Ibba, ha svolto le proprie funzioni congiuntamente a Giorgio Melis, tesserato per la stessa Soc. Cagliari come allenatore dilettante di terza categoria e, dunque, sprovvisto della necessaria abilitazione. In particolare, in primo luogo, durante gli allenamenti della squadra, Ibba si occupava della parte atletica, mentre Melis si occupava di quella tecnica e, in secondo luogo, in occasione della gara del Campionato Primavera Cagliari-Triestina, entrambi i tecnici si sono recati in panchina impartendo suggerimenti e direttive ai calciatori. Tuttavia, con decisione del 26.7.2007, pubblicata in C.U. n. 7, la Commissione disciplinare del Settore tecnico ha ritenuto che non sono emersi elementi sufficienti per ritenere tali comportamenti in contrasto con quanto sancito con l’art. 1, comma 1, del CGS, in riferimento agli artt. 35, commi 1 e 2, e 38, comma 4, del Regolamento del Settore tecnico, e, conseguentemente, ha prosciolto Gianfranco Ibba e Giorgio Melis da ogni addebito. Ne deriva che, in mancanza di violazioni regolamentari da parte dei tesserati, non può essere addebitata alcuna ipotesi di responsabilità a carico della Soc. Cagliari e del suo Presidente. P.Q.M. la Commissione proscioglie Massimo Cellino e la Soc. Cagliari Calcio S.p.A. dagli addebiti contestati.
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