• Stagione sportiva: 2007/2008
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n.12/CDN del 17 ottobre 2007
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMILIANO
PINCIONE (Presidente e legale rappresentante Pescara Calcio SpA) PER
VIOLAZIONE ART. 7 COMMA 3bis CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI OGGI ART.
8 COMMA 5 CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 90 NOIF E AL PAR. III) LETT. B) PRIMA
PARTE E PUNTO 4) DELL’ALLEGATO B) AL C.U. N. 6/A DEL 3.5.2007 E DELLA
SOCIETA’ PESCARA CALCIO SpA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS
ALL’EPOCA VIGENTE OGGI ART. 4 COMMA 1 CGS ANCHE CON RIFERIMENTO
ALL’ART. 7 COMMA 3bis CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI OGGI ART. 8
COMMA 5 CGS (nota n. 489/080pf07-08/SP/ma del 18.9.2007).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n.12/CDN del 17 ottobre 2007
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMILIANO
PINCIONE (Presidente e legale rappresentante Pescara Calcio SpA) PER
VIOLAZIONE ART. 7 COMMA 3bis CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI OGGI ART.
8 COMMA 5 CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 90 NOIF E AL PAR. III) LETT. B) PRIMA
PARTE E PUNTO 4) DELL’ALLEGATO B) AL C.U. N. 6/A DEL 3.5.2007 E DELLA
SOCIETA’ PESCARA CALCIO SpA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS
ALL’EPOCA VIGENTE OGGI ART. 4 COMMA 1 CGS ANCHE CON RIFERIMENTO
ALL’ART. 7 COMMA 3bis CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI OGGI ART. 8
COMMA 5 CGS (nota n. 489/080pf07-08/SP/ma del 18.9.2007).
Letti gli atti e le deduzioni difensive presentate dai soggetti deferiti;
ascoltato il rappresentante della Procura Federale, avv. Salvatore Sciacchitano, nonché
per la Società deferita il sig. Antonio Falcone su delega del Presidente;
OSSERVA
Con atto del 18.09.2007, che ha modificato ed integrato il precedente del 10.08.2007, la
Procura Federale ha deferito il Sig. Massimiliano Pincione, già Presidente del Soc.
Pescara Calcio S.p.a. all’epoca degli addebiti ed la Soc. Pescara Calcio S.p.a. per le
violazioni di cui in epigrafe, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2007, la
dichiarazione, corredata dai modelli F24, attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute
IRPEF riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2007 compreso, ai
tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla
L.N.P..
Alla riunione del 17.10.2007, il rappresentante della Procura Federale ha concluso
chiedendo per la Società, la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella
corrente stagione sportiva, e per il Presidente l’inibizione per mesi 6 (sei), ai sensi delle
vigenti disposizioni. Il rappresentante della Società ha invece insistito per il
proscioglimento o, in via subordinata, per il riconoscimento della natura oggettiva della
responsabilità ascritta alla propria rappresentata.
Il deferimento è fondato e va pertanto accolto.
Risulta pacifico che la Società deferita si sia resa inadempiente all’obbligo alla stessa
imposto, avendo inviato, solo in data 07.07.2007, pertanto oltre il termine di cui al C.U.,
una dichiarazione di avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, integrativa di quella
precedentemente depositata il 29.06.2007, dalla quale difatti risultava cancellata la relativa
voce.
Le deduzioni difensive del Pescara Calcio S.p.a., che eccepisce la inapplicabilità dell’art.
4, co. 1, C.G.S. e la natura non perentoria del termine di deposito, sono prive di qualsiasi
pregio logico e giuridico.
Invero, la responsabilità dei deferiti per i fatti di che trattasi trova specifica previsione
normativa negli artt. 8, co. 5 e 10, ed 1, co. 5 (al quale il co. 10 rimanda), C.G.S. - aventi
natura precettiva e sanzionatoria - che individuano la concorrente responsabilità della
Società e dei soggetti cui è riconducibile il controllo della stessa nella violazione delle
norme federali, ponendosi, quindi, in rapporto di specialità con l’art. 4, co. 1, C.G.S..
Pertanto, la circostanza che nell’atto di deferimento siano richiamate entrambe le norme,
la generale e le speciali, se da un lato comporta l’inapplicabilità della prima ricorrendo le
seconde, dall’altro non esclude che il comportamento sia stato correttamente descritto
nell’atto di deferimento e possa essere sanzionato ai sensi delle vigenti disposizioni,
ovvero l’art. 8, co. 5 e 10, C.G.S. in quanto migliorative rispetto alle precedenti.
Relativamente, invece, alla ulteriore eccezione sollevata, questa Commissione rileva che
la natura perentoria del termine è chiaramente stabilita dal C.U. che, oltre ad indicare
espressamente il termine – e si riporta il dato letterale - “entro il” quale assolvere
all’obbligo di deposito, ne rafforza il contenuto precettivo prevedendo, ancora in maniera
espressa, che l’inosservanza dello stesso, anche in relazione ad uno soltanto degli
adempimenti previsti, viene specificamente sanzionata di talché il termine non può che
essere perentorio.
Pertanto, la deferita non potrà invocare né la buona fede né escludere la propria
responsabilità per mancanza dell’elemento psicologico risultando, per tabulas, la
volontaria cancellazione, nella dichiarazione del 29.06.2007, della voce relativa al
versamento delle ritenute IRPEF, la cui trasmissione non è stata tempestiva.
La violazione del termine imposto ai deferiti comporta l’accoglimento delle richieste della
Procura Federale e l’applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti
anche nei confronti di chi non è più tesserato, mantenendo l’ordinamento federale
l’interesse a perseguire comportamenti illeciti commessi da soggetti nel periodo di loro
tesseramento.
P.Q.M.
Accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge alla Società Pescara Calcio S.p.A. la
penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva
(2007/2008), ed al Sig. Massimiliano Pincione, l’inibizione per mesi 6 (sei) da scontarsi
nella stagione sportiva di prossimo tesseramento.
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DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMILIANO
PINCIONE (Presidente e legale rappresentante Pescara Calcio SpA) PER
VIOLAZIONE ART. 7 COMMA 3bis CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI OGGI ART.
8 COMMA 5 CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 90 NOIF E AL PAR. III) LETT. B) PRIMA
PARTE E PUNTO 4) DELL’ALLEGATO B) AL C.U. N. 6/A DEL 3.5.2007 E DELLA
SOCIETA’ PESCARA CALCIO SpA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS
ALL’EPOCA VIGENTE OGGI ART. 4 COMMA 1 CGS ANCHE CON RIFERIMENTO
ALL’ART. 7 COMMA 3bis CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI OGGI ART. 8
COMMA 5 CGS (nota n. 489/080pf07-08/SP/ma del 18.9.2007)."