F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.7/CDN del 18 settembre 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ARRIGO POLETTI (Presidente e legale rappresentante S.C.C. Venezia S.p.A.) PER VIOLAZIONE ART. 7 COMMA 3bis CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI OGGI ART. 8 COMMA 5 CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 90 NOIF E AL PARA V) PRIMA PARTE E PUNTO 1) DELL’ALL. B) AL C.U. N. 6/A DEL 3.5.2007 E DELLA SOCIETA’ S.C.C. VENEZIA S.p.A. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI OGGI ART. 4 COMMA 1 CGS ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’ART. 7 COMMA 3bis CGS ORA ART. 8 COMMA 5 CGS (nota n. 204/082pf07-08/SP/ma del 10.8.2007).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.7/CDN del 18 settembre 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ARRIGO POLETTI (Presidente e legale rappresentante S.C.C. Venezia S.p.A.) PER VIOLAZIONE ART. 7 COMMA 3bis CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI OGGI ART. 8 COMMA 5 CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 90 NOIF E AL PARA V) PRIMA PARTE E PUNTO 1) DELL’ALL. B) AL C.U. N. 6/A DEL 3.5.2007 E DELLA SOCIETA’ S.C.C. VENEZIA S.p.A. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI OGGI ART. 4 COMMA 1 CGS ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’ART. 7 COMMA 3bis CGS ORA ART. 8 COMMA 5 CGS (nota n. 204/082pf07-08/SP/ma del 10.8.2007). Visti gli atti; Letto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 10 agosto 2007 nei confronti del sig. Arrigo Poletti, Presidente della S.S.C. Venezia S.p.A., per violazione dell’art. 7, comma 3 bis CGS vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 8, comma 5 CGS, in relazione all’art. 90 comma ter NOIF e al para V) prima parte e punto 1) dell’allegato B) al C.U. n. 6/A del 03.05.2007, per non aver provveduto entro il termine perentorio del 30 giugno 2007 a depositare l’originale delle garanzie fidejussorie a favore della stessa Lega e nei confronti della S.S.C. Venezia S.p.A., a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 2, comma 4 CGS vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 4 comma 1, del vigente CGS, anche con riferimento all’art. 7, comma 3 bis CGS, ora art. 8, comma 5 del vigente CGS per la violazione disciplinare ascrivibile al suo Presidente e Legale Rappresentante; Lette le memorie difensive depositate dai soggetti deferiti in data 5.9.2007; Ascoltati il Presidente Arrigo Poletti, assistito dal proprio legale, ed il rappresentante della Procura Federale dott. Leonardo Spagnoletti che ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo l’irrogazione di un punto di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la S.S.C. Venezia S.p.A. e l’inibizione per mesi sei per il Presidente sig. Arrigo Poletti; Rilevato, preliminarmente, che l’eccezione in ordine alle norme applicabili appare irrilevante in considerazione del fatto che il deferimento risulta effettuato ritualmente con riferimento alla normativa che si assume violata all’epoca dei fatti ed alla normativa oggi vigente che verrà utilizzata ai fini del decidere ove non maggiormente afflittiva rispetto alla precedente; Esaminata la eccezione preliminare relativa alla inamissibilità del deferimento disposto nei confronti del Presidente Poletti, non può che disporsi il rigetto della stessa non potendosi condividere le deduzioni della difesa del soggetto deferito giacchè, ove accertato l’inadempimento posto in essere dalla Società in materia gestionale ed economica, in assenza di diverse imputazioni di responsabilità, della stessa condotta non può essere ritenuto che responsabile il Presidente della Società Venezia; Rilevato che nel merito la fattispecie in esame va correttamente inquadrata con riferimento alla documentazione depositata in giudizio; Accertato che è sicuro che la Banca Antonveneta abbia emesso in data 29 giugno 2007 la fidejussione bancaria n. 2270/60 in favore della Lega Professionisti Serie C (circostanza peraltro, non contestata dalla Procura Federale); che risulta protocollata dalla stessa Lega in data 30 giugno 2007 nota della Banca Antonveneta datata 29 giugno 2007 con cui si comunica che …” il Ns. Istituto, per motivi tecnici non è riuscito a rilasciare le garanzie nei tempi previsti dal regolamento (30.06.2007). A tal proposito Vi comunichiamo che la stessa sarà rilasciata dal Ns. Istituto lunedì 2 luglio 2007”; che il 29 giugno 2007, data di emissione della fidejussione, era venerdì, che iltermine di consegna della stessa era fissato al 30.06.2007 (sabato) e che, dunque, il riferimento alla data di rilascio della stessa (2 luglio 2007) deve intendersi come il primo giorno utile dal punto di vista bancario considerato che, notoriamente, gli Istituti di credito chiudono i loro uffici nelle giornate di sabato e domenica; che risulta altresì depositata agli atti nota del 30 giugno 2007 dal Venezia a firma del Presidente Poletti con cui si comunica alla Lega Professionisti Serie C che la mancata consegna della fidejussione nel termine del 30 giugno 2007 doveva imputarsi a “problemi tecnici” della Banca; che risulta inoltre depositata in giudizio copia della lettera 2 luglio 2007 e del fax 2 luglio 2007 con cui il Venezia Calcio trasmetteva alla Lega Professionisti Serie C la fidejussione emessa dalla Banca Antonveneta; lette le disposizioni relative all’ammissione ai campionati professionistici 2007/2008 con le quali l’inosservanza dei termini (ovvero anche il ritardo) viene qualificato come illecito disciplinare, considerato che per la concretizzazione dell’illecito disciplinare occorre far riferimento ad un comportamento direttamente ascrivibile al soggetto deferito; rilevato che dalla documentazione sopra menzionata appare certo che la fidejussione bancaria richiesta era stata tempestivamente emessa dall’Istituto Bancario e che, solo per motivi tecnici estranei ai deferiti, il documento non è potuto pervenire tempestivamente presso la Federazione Italiana Gioco Calcio; ritenuto che, essendo sicuramente stata emessa la fidejussione bancaria in data 29 giugno 2007 (nulla avendo eccepito al riguardo la Procura Federale) il documento sarebbe pervenuto tempestivamente in Federazione ove il giorno 30 giugno 2007 fosse stato un giorno lavorativo per gli Istituti Bancari; considerato che il giorno 2 luglio 2007, primo giorno utile lavorativo per le Banche dopo il 29 giugno 2007, il documento è stato immediatamente rilasciato alla Società che l’ha fatto pervenire immediatamente negli Uffici di Lega; ritenuto applicabile, nella fattispecie, l’istituo dell’errore scusabile in rapporto alla inevitabilità della situazione maturata, determinata da cause oggettive, estranee ai deferiti sicchè va esclusa la colpevolezza degli stessi; rilevato, infine, che non può nemmeno essere imputata una mancanza di diligenza dei soggetti deferiti considerato che la fidejussione risulta tempestivamente emessa e non pervenuta negli Uffici federali per motivi estranei alla loro volontà, PQM Rigetta il deferimento.
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