• Stagione sportiva: 2007/2008
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n.8/CDN del 28 settembre 2007
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO BATTINI
(nella qualità di Presidente e legale rappresentante Cuoiopelli Cappiano R. S.r.l.) E
MICHELE VIDETTA (nella qualità di Presidente e legale rappresentante Cuoiopelli
Cappiano R. S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 7 COMMA 3bis CGS VIGENTE
ALL’EPOCA DEI FATTI OGGI ART. 8 COMMA 5 CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 90
NOIF E AL PARA III) LETT. B) PRIMA PARTE E PUNTO 4) DELL’ALLEGATO B) AL
C.U. N. 6/A DEL 3.5.2007 E DELLA SOCIETA’ CUOIOPELLI CAPPIANO R. S.r.l. PER
VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI OGGI ART. 4
COMMA 1 CGS ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 7 COMMA 3bis CGS VIGENTE
ALL’EPOCA DEI FATTI OGGI ART. 8 COMMA 5 CGS (nota n. 203/081pf07-08/SP/ma
del 10.8.2007).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n.8/CDN del 28 settembre 2007
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO BATTINI
(nella qualità di Presidente e legale rappresentante Cuoiopelli Cappiano R. S.r.l.) E
MICHELE VIDETTA (nella qualità di Presidente e legale rappresentante Cuoiopelli
Cappiano R. S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 7 COMMA 3bis CGS VIGENTE
ALL’EPOCA DEI FATTI OGGI ART. 8 COMMA 5 CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 90
NOIF E AL PARA III) LETT. B) PRIMA PARTE E PUNTO 4) DELL’ALLEGATO B) AL
C.U. N. 6/A DEL 3.5.2007 E DELLA SOCIETA’ CUOIOPELLI CAPPIANO R. S.r.l. PER
VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI OGGI ART. 4
COMMA 1 CGS ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 7 COMMA 3bis CGS VIGENTE
ALL’EPOCA DEI FATTI OGGI ART. 8 COMMA 5 CGS (nota n. 203/081pf07-08/SP/ma
del 10.8.2007).
Letti gli atti e le deduzioni difensive presentate dai soggetti deferiti;
ascoltato il rappresentante della Procura Federale dott. Leonardo Spagnoletti nonché i
deferiti;
OSSERVA
Con atto del 10.8.2007, il Procuratore Federale ha deferito i soggetti di cui in epigrafe per
l’inosservanza di quanto disposto dal C.U. n. 6/A del 3.5.2007, relativamente al deposito,
anche con comunicazione a mezzo fax, entro il termine del 30.6.2007, presso la
Co.Vi.So.C., della dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della Società e dal
soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del Collegio Sindacale,
corredata dal Mod. F24, attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei
contributi ENPALS e Fondo Fine Carriera, riguardante gli emolumenti dovuti, fino al mese
di aprile 2007 compreso, ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo
con contratti ratificati dalla Lega Nazionale Professionisti.
Nella riunione odierna il rappresentante della Procura Federale ha concluso per
l’affermazione di responsabilità dei deferiti, chiedendo, per la Società, la penalizzazione di
punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, e per i Presidenti e
legali rappresentanti, l’inibizione per mesi 6 (sei), ai sensi del vigente art. 8 comma 1 CGS.
I deferiti, ammettendo la colpa ed invocando la loro completa buona fede, hanno proposto
istanza di patteggiamento, alla quale la Procura non ha prestato il consenso o pronuncia
ex art. 24 CGS.
Il deferimento è fondato e va pertanto accolto.
La violazione del termine imposto ai deferiti, i quali hanno, come detto, ammesso la loro
responsabilità, comporta l’accoglimento delle richieste della Procura Federale e
l’applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti.
Relativamente alle richieste dei deferiti, questa Commissione, pur evidenziando la buona
fede ed il contegno procedimentale degli stessi, ritiene inapplicabile l’art. 24 CGS che ha
natura premiale nel caso in cui il fatto controverso venga chiarito, non solo con
l’ammissione di responsabilità ma anche con la fattiva collaborazione finalizzata alla
scoperta o all’accertamento del fatto stesso.
E tale non può essere considerato il caso di specie nel quale la violazione attiene
semplicemente alla decadenza da un termine.
P.Q.M.
Accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge alla Società Cuoiopelli Cappiano R. S.r.l. la
penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva
(2007/2008), ed ai Presidenti della stessa, Carlo Battini e Michele Videtta, l’inibizione per
mesi 6 (sei).
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e sul Comunicato ufficiale n.8/CDN del 28 settembre 2007
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARLO BATTINI
(nella qualità di Presidente e legale rappresentante Cuoiopelli Cappiano R. S.r.l.) E
MICHELE VIDETTA (nella qualità di Presidente e legale rappresentante Cuoiopelli
Cappiano R. S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 7 COMMA 3bis CGS VIGENTE
ALL’EPOCA DEI FATTI OGGI ART. 8 COMMA 5 CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 90
NOIF E AL PARA III) LETT. B) PRIMA PARTE E PUNTO 4) DELL’ALLEGATO B) AL
C.U. N. 6/A DEL 3.5.2007 E DELLA SOCIETA’ CUOIOPELLI CAPPIANO R. S.r.l. PER
VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI OGGI ART. 4
COMMA 1 CGS ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 7 COMMA 3bis CGS VIGENTE
ALL’EPOCA DEI FATTI OGGI ART. 8 COMMA 5 CGS (nota n. 203/081pf07-08/SP/ma
del 10.8.2007)."