F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.8/CDN del 28 settembre 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI BISANTI (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale Rappresentante A.S. Viterbese Calcio S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 7 COMMA 3bis CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 89 NOIF E AL C.U. N. 180/A DEL 31.3.2007 ALL. A) PAR. I) LETT C) E DELLA SOCIETA’ A.S. VITERBESE CALCIO S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS (nota n. 2116/70pf/SP/ma del 4.6.2007).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n.8/CDN del 28 settembre 2007
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI BISANTI
(all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale Rappresentante A.S. Viterbese
Calcio S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 7 COMMA 3bis CGS IN RELAZIONE ALL’ART.
89 NOIF E AL C.U. N. 180/A DEL 31.3.2007 ALL. A) PAR. I) LETT C) E DELLA
SOCIETA’ A.S. VITERBESE CALCIO S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS
(nota n. 2116/70pf/SP/ma del 4.6.2007).
Visti gli atti;
letto il deferimento disposto dal Procuratore Federale in data 4.6.2007 nei confronti del sig.
Giovanni Bisanti all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della
Società A.S. Viterbese Calcio S.r.l. per violazione dell’art. 7 comma 3bis CGS, in relazione
all’art. 89 NOIF ed al C.U. n. 180/A del 31.3.2006 all. A) par. I) lett. C) e della Società A.S.
Viterbese Calcio S.r.l., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2 comma 4 CGS per le
condotte ascrivibili al suo legale rappresentante;
ascoltato il difensore della Società deferita e preso atto della mancata comparizione del
sig. Giovanni Bisanti;
ascoltato, altresì, il rappresentante della Procura Federale dott. Leonardo Spagnoletti, il
quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con richiesta di
irrogazione della inibizione per mesi sei al Bisanti e della penalizzazione di un punto in
classifica a carico della A.S. Viterbese Calcio S.r.l. da scontarsi nella corrente stagione
sportiva;
rilevato, in via preliminare, che i fatti contestati risultano comprovati in atti visto che la A.S.
Viterbese Calcio S.r.l. non ha depositato presso la Lega Professionisti Serie C entro i
termini assegnati le dichiarazioni liberatorie comprovanti l’avvenuto pagamento degli
emolumenti dovuti ad alcuni tesserati;
rigettata ogni eccezione formulata dalla difesa della Società deferita diretta a giustuficare il
mancato adempimento giacchè non risulta depositato in giudizio alcun documento
attraverso il quale possa non imputarsi alla Società l’inadempimento e comunque trovare
valide giustificazioni del comportamento inadempiente;
ritenuto che la condotta inadempiente deve essere imputata al Bisanti, quale legale
rappresentante della Società, per il rapporto di immedesimazione organica che lo legava
alla Società;
Esaminata la eccezione formulata dalla difesa della Società deferita che ha sostenuto
l’inapplicabilità alla fattispecie in esame del C.U. n. 180/A del 31.3.2006 in quanto detto
Comunicato prevede una penalizzazione da applicarsi limitatamente alla stagione sportiva
2006/2007;
Valutata la irrilevanza di detta eccezione in quanto l’art. 7, comma 3bis CGS sanziona la
Società inadempiente con l’ammenda o con un punto di penalizzazione in classifica
“secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni federali”;
Considerato che le attuali disposizioni federali da applicare alla fattispecie, in quanto
migliorative rispetto alle precedenti, sono quelle di cui agli artt. 8 comma 5 e 8 comma 10
CGS;
affermata la responsabilità dei deferiti,
P.Q.M.
In accoglimento del deferimento, irroga la sanzione della inibizione di mesi sei a carico del
Sig. Giovanni Bisanti e la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica a carico
della A.S. Viterbese Calcio S.r.l. da scontarsi nella stagione sportiva corrente.
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