F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.17/CDN del 30 novembre 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FILIBERTO LUCIANI (già Presidente ASD Pisoniano) E FRANK ANDRE’ PIZZOLATTO (calciatore attualmente tesserato Ostia Mare Lidocalcio S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 40 COMMI 4 E 5 NOIF E DELLA SOCIETA’ ASD PISONIANO PER RESPONSABILITA’ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 4 CGS (nota n. 2202/455pf06-07/SP/ma del 12.6.2007).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n.17/CDN del 30 novembre 2007
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FILIBERTO LUCIANI
(già Presidente ASD Pisoniano) E FRANK ANDRE’ PIZZOLATTO (calciatore
attualmente tesserato Ostia Mare Lidocalcio S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA
1 CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 40 COMMI 4 E 5 NOIF E DELLA SOCIETA’ ASD
PISONIANO PER RESPONSABILITA’ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 4
CGS (nota n. 2202/455pf06-07/SP/ma del 12.6.2007).
Letto il deferimento ed esaminati gli atti presenti nel fascicolo, tra cui le memorie difensive
prodotte dal sig. Pizzolatto e dall’A.S.D. Pisoniano,
rilevato che alla riunione odierna sono comparsi il Presidente della Pisoniano, il calciatore
Pizzolatto assistito dal proprio legale ed il rappresentante della Procura Federale, il quale
ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti, con la richiesta
dell’irrogazione delle seguenti sanzioni: squalifica per mesi sei per il Pizzolatto; inibizione
per anni uno al Luciani e penalizzazione di punti quindici per la Società Pisoniano;
osserva quanto segue.
Innanzitutto vanno prese in esame le eccezioni preliminari formulate dai deferiti.
La difesa del Pizzolatto invoca l’inapplicabilità al caso in esame del 4° comma dell’art. 40
delle N.O.I.F giacché le due richieste di tesseramento sono state sottoscritte in altrettante,
diverse stagioni e non nella stessa come indica tale norma.
Quest’ultima va però interpretata nel senso di considerare illecita una ulteriore richiesta di
tesseramento quando vi è in atto un vincolo con una diversa società, come è avvenuto nel
caso in questione.
Dal suo canto il Pisoniano eccepisce l’incompetenza di questa Commissione a favore di
quella dell’Ufficio Tesseramenti a pronunciarsi sull’accaduto, ma a tale affermazione deve
controbattersi che l’esistenza del doppio tesseramento si è verificata nell’aver redatto la
nuova richiesta con dati difformi rispetto a quelli veritieri, circostanza che ha portato alla
nascita di due differenti posizioni federali intestate ad altrettanti soggetti (apparentemente)
diversi.
In punto di fatto, deve considerarsi pacifica la circostanza che la richiesta di nuovo
tesseramento è stata compilata dall’allora presidente del Pisoniano sig. Luciani, il quale
per farlo si è avvalso del documento d’identità fornitogli dal calciatore.
Orbene, nel modulo non è riportato soltanto un cognome diverso da quello risultante dal
passaporto dell’interessato, con l’omissione di una “t”, ma è anche diverso il nome, poiché
si indica l’interessato come “Frank” e non come “Frank Andrè”.
A questo punto deve valutarsi se le differenze siano dovute ad un mero errore materiale,
ovvero ad un preciso disegno.
Non appare credibile che il Pisoniano non fosse a conoscenza del fatto che il Pizzolatto
avesse già giocato in Italia e quindi aveva l’obbligo di non accontentarsi di quanto
dichiarato dal Lanzetta e di porre in essere più accurati accertamenti preso l’Ufficio
Tesseramenti.
Molto più condivisibile è la tesi in base alla quale la società fosse informata dell’esistenza
del vincolo e che, pur di avvalersi di un così valido calciatore, il quale non aveva il tempo
materiale per svincolarsi in modo lecito, abbia indicato nel modulo generalità lievemente
diverse da quelle reali, facendo ripetere la differenza sul certificato medico.
Per quanto attiene invece la posizione del Pizzolatto, non può condividersi l’immagine di
ingenuo e sprovveduto calciatore straniero strumentalizzato ed ingannato da più soggetti
(Cynthia, Lanzetta, Pisoniano, Ufficio Tesseramenti) che di lui cerca di dare il suo
difensore: quale sarebbe stata la ragione di questo complesso certamen ordito ai suoi
danni non è peraltro dato comprendere.
Il calciatore infatti ben sapeva di essersi tesserato con il sodalizio di Genzano e che il
presunto accordo per lo svincolo asseritamene raggiunto con esso, e del quale non vi è
prova alcuna, era rimasto lettera morta.
Inoltre, non avendo, negligentemente, visionato il modulo di nuovo tesseramento ha
omesso di denunciare che il cognome ed il nome in esso riportati non erano i suoi e lo
stesso dicasi per quanto attiene il certificato medico e la tessera federale.
Né può ritenersi credibile che nel corso dei vari controlli effettuati dagli arbitri in occasione
di ogni incontro il Pizzolatto non si sia mai accorto di essere indicato con cognome e nome
errati.
Si può quindi ipotizzare che, al fine di aggirare le norme federali e gli ostacoli al
trasferimento eventualmente frapposti da parte del Cynthia, il Luciani abbia compilato il
modulo di richiesta di nuovo tesseramento che riportava dati falsi, e ciò al fine di rendere
inevidenziabile la realizzazione del doppio tesseramento. In ogni caso, è assodato che il
Luciani, violando gli obblighi impostigli dalla normativa federale in materia, non provvide ai
necessari accertamenti in ordine al precedente tesseramento del Pizzolatto e fece
compilare al calciatore un modulo in bianco per un nuovo tesseramento, mentre non
poteva ignorare il fatto che il Pizzolatto aveva in precedenza già giocato in Italia.
Al Pizzolatto deve invece imputarsi una condotta omissiva non avendo egli verificato
l’esistenza o meno dello svincolo ed accettato i rischi che gli potevano derivare dall’aver
sottoscritto il modulo in bianco.
La loro responsabilità disciplinare, unitamente a quella diretta del Pisoniano, deve pertanto
essere dichiarata in ordine agli addebiti loro rispettivamente mossi.
Nel determinare le sanzioni, questa Commissione ritiene di dover tener conto, per quanto
riguarda il Luciani, della diretta partecipazione dello stesso alla compilazione del modulo
relativo al tesseramento del Pizzolatto, che il calciatore sottoscrisse “in bianco”, secondo
quanto dallo stesso dichiarato all’odierna riunione. Va inoltre rilevata la gravità del
comportamento quantomeno omissivo del deferito, sul quale incombeva, nella sua qualità
di Presidente di società, uno stringente obbligo di preventivo controllo sulla libertà da
vincoli del calciatore da tesserare, la cui violazione non si giustifica con l’affidamento su
quanto dichiarato dal procuratore del Pizzolatto.
Per quanto riguarda il calciatore, deve esserne apprezzata la condotta collaborativa
culminata nella ammissione della propria responsabilità disciplinare, consistente nella
sottoscrizione di un modulo “in bianco”. Infine, per quanto attiene alla Società Pisoniano, la
Commissione ritiene di doversi discostare, secondo l’orientamento implicito nell’entità delle
richieste del Procuratore Federale, dall’applicazione dell’art. 17 comma 8 CGS che
prevede la penalizzazione di un punto in classifica per ogni gara disputata dal calciatore in
posizione irregolare, irrogando invece una sanzione complessiva, comunque
proporzionata al rilevante numero di gare disputate dal Pizzolatto, che si ritiene di
quantificare in 10 punti di penalizzazione in classifica,
P. Q. M.
accoglie il deferimento e per l’effetto dichiara la responsabilità disciplinare dei sigg.ri Frank
Andrè Pizzolatto e Filiberto Luciani nonché quella diretta, per il fatto commesso dal suo
legale rappresentante, dell’A.S.D. Pisoniano in ordine agli addebiti loro rispettivamente
mossi, applicando al sig. Frank Andrè Pizzolatto la sanzione della squalifica fino al 31
dicembre 2007, al sig. Filiberto Luciani la sanzione dell’inibizione fino al 30 giugno 2009 ed
all’A.S.D. Pisoniano la sanzione della penalizzazione di dieci punti in classifica da
scontarsi nel corso della presente stagione sportiva.
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