F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.14/CDN del 9 novembre 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE BIANCOLINO (all’epoca dei fatti tesserato U.S. Avellino S.p.A. attualmente tesserato F.C. Messina Peloro S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 92 COMMA 1 NOIF (nota n. 2260/487pf06-07pf/SP/ma del 14.6.2007).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.14/CDN del 9 novembre 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE BIANCOLINO (all’epoca dei fatti tesserato U.S. Avellino S.p.A. attualmente tesserato F.C. Messina Peloro S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 92 COMMA 1 NOIF (nota n. 2260/487pf06-07pf/SP/ma del 14.6.2007). Con provvedimento del 14/06/07, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Raffaele BIANCOLINO, tesserato per la Soc. Avellino (attualmente soc.Messina), per violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 92, comma 1, delle NOIF, per non aver dato esecuzione all’ordinanza pronunciata dal Collegio Arbitrale della F.I.G.C. in data 16 maggio 2005, con la quale il BIANCOLINO veniva condannato al pagamento degli onorari per il funzionamento del predetto Collegio, determinato nella somma complessiva di Euro 2.750,00. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l’incolpato non ha fatto pervenire memoria difensiva . Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità del BIANCOLINO e la condanna alla sanzione dell’ammenda di € 2.000,00. La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento del BIANCOLINO è censurabile. Dagli atti ufficiali risulta che il BIANCOLINO non ha dato esecuzione all’ordinanza pronunciata dal Collegio Arbitrale della F.I.G.C. in data 16 maggio 2005, nonostante la stessa sia stata comunicata alle parti con lettera raccomandata A/R del 16 maggio 2005. Tale comportamento - a prescindere dal problema della applicabilità del Regolamento per l’esercizio dell’attività di agenti di calciatori abrogato in data 27/12/2006 e dell’art. 92, comma 1, delle NOIF - integra comunque la violazione dell’art. 1 del CGS secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Del resto è indubbio che il provvedimento del Collegio Arbitrale, al di là della qualificazione come lodo, avrebbe dovuto essere eseguito dal tesserato. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del BIANCOLINO. Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo. P.Q.M. la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 1.5.00,00 a Raffaele BIANCOLINO.
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