F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.12/CDN del 17 ottobre 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURO MARCHINI (Presidente e legale rappresentante U.S. Castelnuovo Garfagnana S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 7 COMMA 3bis CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI OGGI ART. 8 COMMA 5 CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 90 NOIF E AL PARA III) LETT. B) PUNTO 4 NONCHE’ AL PARA V) PRIMA PARTE E PUNTO 1) DELL’ALLEGATO B) AL C.U. N. 6/A DEL 3.5.2007 E DELLA SOCIETA’ CASTELNUOVO GARFAGNANA S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI OGGI ART. 4 COMMA 1 CGS ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’ART. 7 COMMA 3bis CGS ORA ART. 8 COMMA 5 CGS (nota n. 326/109pf07-08/SP/ma del 22.8.2007).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.12/CDN del 17 ottobre 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURO MARCHINI (Presidente e legale rappresentante U.S. Castelnuovo Garfagnana S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 7 COMMA 3bis CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI OGGI ART. 8 COMMA 5 CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 90 NOIF E AL PARA III) LETT. B) PUNTO 4 NONCHE’ AL PARA V) PRIMA PARTE E PUNTO 1) DELL’ALLEGATO B) AL C.U. N. 6/A DEL 3.5.2007 E DELLA SOCIETA’ CASTELNUOVO GARFAGNANA S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI OGGI ART. 4 COMMA 1 CGS ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’ART. 7 COMMA 3bis CGS ORA ART. 8 COMMA 5 CGS (nota n. 326/109pf07-08/SP/ma del 22.8.2007). Letto il deferimento, esaminati gli atti, sentito il rappresentante della Procura Federale avv. Salvatore Sciacchitano che ha chiesto l’inibizione di mesi otto per Mauro Marchini e la penalizzazione di punti due per la U.S. Castelnuovo Garfagnana S.r.l., osserva: - Il Procuratore Federale ha deferito Mauro Marchini e la Società U.S. Castelnuovo Garfagnana per violazione dell’art. 7 comma 3 bis del CGS vigente all’epoca dei fatti, ora art. 8 comma 5 del CGS, in relazione al mancato deposito entro il termine del 30.06.2007: a) della dichiarazione corredata dei modelli F24 attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e Fondo Fine Carriera; b) dell’originale della garanzia a favore della Lega da fornire a mezzo di fidejussione bancaria; - I deferiti dopo aver chiesto ed ottenuto un rinvio per il legittimo impedimento del Marchini, non sono comparsi all’udienza del 17.10.2007 né hanno fatto pervenire memorie difensive; - La responsabilità dei deferiti appare documentalmente provata. Infatti la fidejussione è stata emessa in data 12.07.2007, cioè dopo la scadenza del termine del 30.06.2007. Inoltre nella lettera 14.07.2007 della Società deferita è contenuta la piena confessione di non aver adempiuto entro il termine del 30.06.2007 al deposito della dichiarazione prevista al punto 3 lett. B n. 4 del C.U. n. 6/A del 03.05.2007. Peraltro la responsabilità non è stata contestata dai deferiti che non hanno svolto alcuna attività difensiva; - Le violazioni contestate sono due e pertanto alla Società Castelnuovo Garfagnana devono essere inflitti due punti di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2007/2008. Sanzione congrua per il Presidente della Società Mauro Marchini appare quella della inibizione per mesi otto. P.Q.M. Accoglie il deferimento ed infligge alla Società U.S. Castelnuovo Garfagnana S.r.l. la penalizzazione di punti due da scontare nella stagione sportiva 2007- 2008; infligge a Mauro Marchini l’inibizione per mesi otto.
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