F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.11/CDN del 9 ottobre 2007 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIERO MANCINI (Presidente e Legale rappresentante A.C. Arezzo S.p.A.) PER VIOLAZIONE ARTT. 27, 2° E 3° COMMA DELLO STATUTO DELLA FIGC (ORA ART. 30) E 11 BIS CGS (ORA ART. 15) E DELLA SOCIETA’ A.C. AREZZO SpA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 CGS ( ORA ART. 4 COMMA 1) (nota n. 300/045pf06-07/SP/ma del 7.8.2007).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n.11/CDN del 9 ottobre 2007
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIERO MANCINI
(Presidente e Legale rappresentante A.C. Arezzo S.p.A.) PER VIOLAZIONE ARTT. 27,
2° E 3° COMMA DELLO STATUTO DELLA FIGC (ORA ART. 30) E 11 BIS CGS (ORA
ART. 15) E DELLA SOCIETA’ A.C. AREZZO SpA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4
CGS ( ORA ART. 4 COMMA 1) (nota n. 300/045pf06-07/SP/ma del 7.8.2007).
Visti gli atti;
Letto il deferimento disposto in data 7 agosto 2007 dalla Procura Federale nei confronti del
sig. Piero Mancini, Presidente della Società A.C. Arezzo Spa, per violazione degli artt. 27,
2° e 4° comma, dello Statuto FIGC (ora art. 30 nuovo Statuto FIGC) e 11 bis del CGS (ora
art. 15 nuovo CGS) “per aver contravvenuto ed eluso gli obblighi di accettare la piena ed
effettiva efficacia dei provvedimenti degli Organi di Giustizia Sportiva e soggetti delegati
della FIGC”, proponendo ricorsi dinanzi al TAR Lazio e al Consiglio di Stato in assenza di
preventiva autorizzazione;
e nei confronti della Società AC Arezzo Spa a titolo di responsabilità diretta, ai sensi
dell’art. 2, comma 4 CGS (ora art. 4, comma 1 nuovo CGS) in ordine agli addebiti
contestati al sig. Piero Mancini, Presidente e legale rappresentante della società stessa;
Letta, altresì, la memoria a sostegno del deferimento depositata dalla Procura Federale in
data 28 settembre 2007 e le deduzioni difensive della A.C. Arezzo Spa depositate dai
deferiti;
Ascoltato il Presidente Mancini, assistito dal proprio legale di fiducia, ed i rappresentanti
della Procura Federale, in persona dei dott. Alfredo Mensitieri e Mario Alberto di Nezza i
quali hanno concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo
l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- anni 1 di inibizione per il Presidente Piero Mancini;
- penalizzazione di punti 3 in classifica ed euro 15.000,00 di ammenda per la società A.C.
Arezzo;
Esaminati gli atti del giudizio dai quali è dato rilevare che, all’esito dei giudizi sportivi, la
società proponeva ricorso al TAR Lazio per ottenere l’annullamento:
a) della decisione in data 12 dicembre 2006 con cui la Camera di Conciliazione per lo
Sport presso il CONI ha confermato la decisione della Corte Federale FIGC con cui
erano stati irrogati 6 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione
sportiva 2006-2007;
b) della menzionata decisione della Corte Federale FIGC pubblicata in data 4
settembre 2006;
c) della decisione 17 agosto 2006 con cui la CAF aveva irrogato all’Arezzo la
penalizzazione di 9 punti ;
d) per quanto di ragione, di alcune disposizioni dello Statuto FIGC e del CGS in
materia di nomina dei componenti degli Organi di Giustizia Federale e in materia di
“responsabilità presunta”;
Rilevato che la società A.C. Arezzo proponeva appello dinanzi al Consiglio di Stato
avverso la sentenza a lei contraria emessa dal TAR Lazio e contestualmente proponeva
nella stessa sede azione risarcitoria per l’importo di euro 15.000.000,00;
Preso atto che il Consiglio di Stato, con decisione 31 luglio 2007, respingeva l’istanza
cautelare proposta con il ricorso;
Considerato che il deferimento oggi all’esame di questa Commissione tende a voler
sanzionare il comportamento del Presidente Mancini e della Società A.C. Arezzo in quanto
volti ad eludere il vincolo di giustizia;
Esaminati con la massima attenzione tutti i precedenti giurisprudenziali dei Giudici
Sportivo, Ordinario ed Amministrativo;
Ritenuto, che alla luce di una attenta valutazione delle problematiche in esame, appare
corretto affermare che se, da una parte, deve essere sempre consentito impugnare
liberamente dinanzi al Giudice Statale provvedimenti federali riguardanti materie “non
riservate all’Ordinamento Sportivo” (logicamente esauriti i gradi di giudizio dinanzi alla
giustizia sportiva), deve sicuramente opporsi la esistenza del vincolo di giustizia nel caso
in cui le controversie sottoposte al Giudice Statale siano “riservate” all’ordinamento
sportivo (leggi questioni di carattere disciplinare);
Valutato che la fattispecie che ha dato origine ai procedimenti in sede sportiva a carico
della società AC Arezzo aveva natura prettamente disciplinare, così come peraltro
confermato dai deferiti nelle proprie memorie difensive in atti, ragion per cui, vertendosi in
“materia riservata”, l’attivazione dei giudizi dinanzi al Giudice Amministrativo, in difetto di
preventiva autorizzazione federale, deve ritenersi come comportamento volto ad eludere il
vincolo di giustizia;
Ritenuto che i comportamenti sopra descritti comportano l’irrogazione delle sanzioni
disciplinari stabilite dalle norme federali, avendo cura di applicare nella fattispecie l’art.11
bis CGS, e non l’art.15 nuovo CGS, in quanto più favorevole ai deferiti,
P.Q.M.
in accoglimento del deferimento, irroga le sanzioni della inibizione per anni 1 al Presidente
sig. Piero Mancini, della penalizzazione di punti 3 in classifica da scontarsi nella stagione
sportiva 2007-2008 e l’ammenda di Euro 15.000,00 a carico della A.C. Arezzo S.p.A.
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