COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 5 Dicembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.1. RICORSO A.S.D. CALCIO S.STINO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 29 del 7/11/2007 – Ammenda di € 600,00 – Campionato 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 5 Dicembre 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.1. RICORSO A.S.D. CALCIO S.STINO
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 29 del 7/11/2007
– Ammenda di € 600,00 - Campionato 1^ Categoria
La Società ASD Calcio S.Stino ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale
Veneto, pubblicata con il Comunicato n. 29 del 7/11/2007, con la quale é stata ha assunta la sanzione dell’ammenda di €
600,00 a carico della Società :”per insistenti insulti all’arbitro durante la gara e reiterati al termine della stessa,
accompagnati da sputi che colpivano l’arbitro al volto e alla divisa, oltre che da atteggiamenti aggressivi ed offensivi nei
confronti di dirigenti e giocatori della squadra avversaria accorsi in difesa del direttore di gara”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso proposto dall’ASD Calcio S.Stino;
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
sentito il legale rappresentante della Società ricorrente;
sentito inoltre l’arbitro per le vie brevi, il quale ha precisato che, al termine della partita, pochi tifosi della squadra ospite gli
hanno indirizzato gli insulti riportati nel referto, ma solo uno di essi gli ha sputato contro; l’arbitro ha altresì precisato che,
attesa anche l’esistenza e l’altezza della recinzione che lo separava dal pubblico, non ha mai inteso messa a repentaglio
l’incolumità propria e di altri tesserati o di chichessia;
ritenuto, sul sopra precisato quadro di riferimento, che la situazione al termine della gara non abbia mai comportato
l’insorgere di evento pregiudizievole per l’incolumità dell’arbitro e di altre persone, né di danni a carico delle persone;
reputato, pertanto, che la vicenda si é concretata in una accesa viva protesta, tuttavia posta in essere da sporadici
sostenitori del Calcio S.Stino, uno dei quali, in particolare, sputando alla volta dell’arbitro, si é reso responsabile di una
condotta riprovevole che merita correlativa censura sanzionatoria;
valutato, per quanto sopra ed in definitiva che i fatti dianzi descritti e come oggi precisati, meglio si lasciano inquadrare
nell’ambito della previsione di cui all’art. 18 del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di parzialmente accogliere il ricorso presentato dall’ASD Calcio S.Stino;
• di ridurre a € 300,00 la sanzione dell’ammenda a carico della Società.
La tassa reclamo non é stata versata.
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