COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 5 Dicembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.2. RICORSO A.C. ISOLA RIZZA Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato n. 34 del 28/11/2007 – Inibizione sino al 25/5/2008 presidente Mantovani Giorgio; Squalifica per tre giornate giocatori Mori Diego e Ghisellini Rudy – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 5 Dicembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.2. RICORSO A.C. ISOLA RIZZA Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato n. 34 del 28/11/2007 – Inibizione sino al 25/5/2008 presidente Mantovani Giorgio; Squalifica per tre giornate giocatori Mori Diego e Ghisellini Rudy - Campionato di 2^ Categoria La Società A.C. Isola Rizza ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicate con il Comunicato del C.R. Veneto n. 34 del 28/11/2007, con le quali sono state assunte le seguenti sanzioni disciplinari : • inibizione sino al 25/5/2008 a carico del presidente Mantovani Giorgio : “pur non essendo inserito in distinta di gioco, tra il primo ed il secondo tempo si recava nei locali degli spogliatoi, impediva all’arbitro di entrare nello spogliatoio prendendolo per la maglia, insultandolo e minacciandolo ripetutamente”; • squalifica per tre giornate a carico del giocatore Mori Diego : “una giornata per l’espulsione e due giornate perché, allontanandosi, teneva nei confronti dell’arbitro un comportamento irridente ed offensivo”; • squalifica per tre giornate a carico del giocatore Ghisellini Rudy : “per insulti e minacce all’arbitro a fine gara”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso proposto dall’A.C. Isola Rizza; esaminata la documentazione ufficiale in atti; valutato che, alla luce dell’esaustivo supplemento di rapporto rilasciato dall’arbitro, le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo appaiono congrue in relazione sia ai due calciatori, sia al dirigente dell’A.C. Isola Rizza; visto l’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. che afferma che nel giudizio sportivo il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di rigettare il ricorso presentato dall’A.C. Isola Rizza; • di confermare la sanzione dell’inibizione sino al 25/5/2008 a carico del presidente Mantovani Giorgio; • di confermare la squalifica per tre giornate a carico dei giocatori Mori Diego e Ghisellini Rudy; • di disporre l’introito della tassa reclamo versata.
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