COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 5 Dicembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.6. RICORSO A.S.D. BOYS GAZZO Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 20 del 14/11/2007 – Squalifica per quattro giornate giocatore Zaairi Soufiane – Campionato di 3^ Categoria/VR

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 5 Dicembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.6. RICORSO A.S.D. BOYS GAZZO Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 20 del 14/11/2007 – Squalifica per quattro giornate giocatore Zaairi Soufiane - Campionato di 3^ Categoria/VR • La Società A.S.D. Boys Gazzo ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona, pubblicata con il Comunicato n. 20 del 14/11/2007, con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Zaairi Soufiane : “espulso per offese all’arbitro, ritardava l’uscita dal terreno di gioco e, a fine gara, reiterava le offese e minacciava il direttore di gara”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso proposto dall’A.S.D. Boys Gazzo; esaminata la documentazione ufficiale in atti; valutato che le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo di primo grado appaiono congrue in relazione ai fatti come refertati dal direttore di gara; visto l’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. che afferma che nel giudizio sportivo il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di rigettare il ricorso presentato dall’A.S.D. Boys Gazzo; • di confermare la squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Zaairi Soufiane; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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