COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 12 Dicembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.5. RECLAMO A.S.D. BOVOLONE Avverso regolarità gara N.U. Trevenzuolo – Bovolone del 16/11/2007 – Campionato Giovanissimi Squadre Fascia “A” SGS/VR
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 12 Dicembre 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.5. RECLAMO A.S.D. BOVOLONE
Avverso regolarità gara N.U. Trevenzuolo – Bovolone del 16/11/2007 – Campionato Giovanissimi
Squadre Fascia “A” SGS/VR
La Società A.S.D. Bovolone ha presentato reclamo avverso la validità della gara in oggetto, lamentando l’irregolare
partecipazione, nelle fila della squadra del N.U. Trevenzuolo, dei giocatori Azizi Elmehdi e Poghirca Ion perché
squalificati.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il reclamo presentato dall’A.S.D. Bovolone, trasmesso per competenza dalla Delegazione Provinciale di Verona;
esaminati gli atti ufficiali di gara;
esperite le rituali indagini dalle quali é risultato che i calciatori – non espulsi - Azizi Elmehdi e Poghirca Ion sono stati
squalificati per due giornate di gara dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona (v. C.U. n. 19 del
7/11/2007) per avere tenuto, alla fine gara dell’1/11/2007, del Campionato Giovanissimi riservato a “Squadre della Fascia
A”, un comportamento offensivo, nei confronti dell’arbitro;
ritenuto che l’art. 22, 3° comma del C.G.S., stabilisce : “il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara
deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando é avvenuta l’infrazione che ha
determinato il provvedimento....”
accertata, pertanto, alla luce di quanto sopra, l’irregolare partecipazione dei giocatori Azizi Elmehdi e Poghirca Ion (N.U
Trevenzuolo) alla partita oggetto del presente giudizio
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di accogliere il reclamo avanzato dall’ASD Bovolone;
• di porre a carico della Società N.U. Trevenzuolo il disposto di cui all’art. 17,5° comma, lettera a) del C.G.S., che
prevede la sanzione sportiva della perdita della gara in epigrafe, che viene omologata c.s. : N.U. Trevenzuolo –
Bovolone 0 - 3;
• di infliggere a carico dell’ASD N.U. Trevenzuolo la sanzione dell’ammenda di € 36,00 per aver impiegato in gara
ufficiale giocatori squalificati;
• di squalificare, in base all’art. 22,3° comma, ultimo capoverso del C.G.S., i calciatori Azizi Elmehdi e Poghirca Ion
(N.U Trevenzuolo) per un’ulteriore giornata di gara.
La tassa reclamo versata viene accreditata.
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