COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 19 Dicembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 4.3.4. RICORSO G.S. POLEO ASTE Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 36 del 12/12/2007 – Sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 Partita Poleo Aste – Scaligera del 5/12/07 – Trofeo Regione Veneto – Società di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 19 Dicembre 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
4.3.4. RICORSO G.S. POLEO ASTE
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato del C.R. Veneto n. 36 del
12/12/2007 – Sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 Partita Poleo Aste – Scaligera del
5/12/07 – Trofeo Regione Veneto – Società di 2^ Categoria
La Società G.S. Poleo Aste ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata con il
Comunicato del C.R. Veneto n. 36 del 12/12/2007, con la quale é stata assunta la sanzione sportiva della perdita della
gara in epigrafe per 0-3 : “perché alla fine del 1° tempo l’impianto di illuminazione ha smesso di funzionare integralmente;
perché già al 22’ del 1° tempo l’arbitro sospendeva il gioco temporaneamente per lo spegnimento dei fari; dopo circa 40
minuti di attesa, poiché i fari erano stati riattivati, la gara veniva ripresa; alla fine del 1° tempo, in conseguenza di un
secondo black-out, malgrado gli sforzi dei responsabili dell’impianto di illuminazione, che non riuscivano a riattivarlo,
l’arbitro si vedeva costretto a sospendere definitivamente l’incontro; visto l’art. 59 n. 2 delle NOIF, che pone a carico della
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squadra ospitante l’adeguamento dell’impianto di gioco e visto l’art. 12, n. 1 del C.G.S. (responsabilità oggettiva della
Società onerata)”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso proposto dal G.S. Poleo Aste;
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
ritenuto, anche su rilievo che la Società ricorrente allega una dichiarazione della Direzione Lavori Pubblici del Comune di
Schio, dalla quale non si evince quando, da chi e con quali modalità siano state eseguite le verifiche che porterebbero a
ricondurre lo spegnimento dell’impianto di illuminazione, all’asserito calo di tensione
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di rigettare il ricorso presentato dal G.S. Poleo Aste;
• di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara Poleo Aste – Scaligera per 0-3;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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