COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 19 Dicembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 4.3.7. RICORSO U.S. CROZ ZAI Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato Ufficiale n. 24 del 5/12/2007 – Squalifica sino al 30/11/2008 giocatore De Martiis Franco – Camp. 3^ Categoria/VR

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 19 Dicembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare 4.3.7. RICORSO U.S. CROZ ZAI Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato Ufficiale n. 24 del 5/12/2007 – Squalifica sino al 30/11/2008 giocatore De Martiis Franco – Camp. 3^ Categoria/VR La Società U.S. Croz Zai ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona, pubblicata con il Comunicato n. 24 del 5/12/2007, con la quale é stata assunta la squalifica sino al 30/11/2008 a carico del giocatore De Martiis Franco : “espulso per somma di ammonizioni, colpiva violentemente e ripetutamente l’arbitro, provocandogli dolore e facendolo arretrare di qualche passo. Inoltre manteneva comportamento aggressivo, violento e gravemente minaccioso sia in campo, sia a fine gara entrando indebitamente nello spogliatoio del direttore di gara”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso proposto dall’U.S. Croz Zai; esaminata la documentazione ufficiale in atti; rilevato che dal referto arbitrale risultano le circostanze contestate; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado che riflette, sul piano fattuale e sanzionatorio, la vicenda in esame e che appare congrua; visto l’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. che afferma che nel giudizio sportivo il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di rigettare il ricorso presentato dall’U.S. Croz Zai • di confermare la sanzione della squalifica sino al 30/11/2008 a carico del giocatore De Martiis Franco; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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