COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 9 Gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare : 3.2.1. RICORSO U.S.D. ARZERGRANDE Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 37 del 19/12/2007 – Ammenda di € 150,00; Squalifica sino al 29/2/2008 giocatore Teodori Andrea – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 9 Gennaio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
:
3.2.1. RICORSO U.S.D. ARZERGRANDE
Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 37 del
19/12/2007 – Ammenda di € 150,00; Squalifica sino al 29/2/2008 giocatore Teodori Andrea –
Campionato di 2^ Categoria
La Società U.S.D. Arzergrande ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicate con
il Comunicato del C.R. Veneto n. 37 del 19/12/2007, con le quali sono state assunte le seguenti sanzioni disciplinari :
• ammenda di € 150,00 : “per insulti all’arbitro ed ai calciatori della squadra avversaria durante la gara da parte dei
propri sostenitori; nonché per minacce di un proprio sostenitore nei confronti del direttore di gara all’uscita
dell’impianto sportivo”.
• la squalifica sino al 29/2/2008 a carico del giocatore Teodori Andrea : “espulso per somma di ammonizioni,
allontanandosi assumeva un contegno minaccioso nei confronti dell’arbitro che reiterava all’uscita dall’impianto
sportivo dandogli altresì una spinta”.
40/768
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso proposto dall’U.S.D. Arzergrande;
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
sentito il rappresentante legale della Società ricorrente ed il calciatore interessato;
sentito altresì l’arbitro per le vie brevi, il quale ha precisato che non è intervenuto, da parte del calciatore Teodori, un
atteggiamento violento nei suoi confronti, ma un mero appoggio della mano sulla spalla, volto ad attirare la sua
attenzione; peraltro il Direttore di Gara ha confermato la pronunzia delle frasi offensive;
ritenuto, per quanto attiene alla sanzione pecuniaria inflitta alla società, che la medesima meriti adeguato
ridimensionamento, poiché i cori intonati dai tifosi durante la gara paiono più goliardici che offensivi;
reputato, peraltro, che debba essere sanzionata la società per il comportamento del “tifoso” a fine gara;
rilevato, in ordine alla squalifica del calciatore Teodori, che la sua condotta, sulla scorta dei chiarimenti offerti dall’Arbitro,
non si è mai concretata in un atteggiamento violento, bensì irriguardoso ed animoso;
considerata, infine, la fede privilegiata attribuita al rapporto arbitrale dall’art. 35, I comma, paragrafo 1.1. C.G.S.;
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di accogliere parzialmente il ricorso presentato dall’U.S.D. Arzergrande;
• di ridurre la sanzione dell’ammenda ad € 75,00;
• di ridurre la sanzione della squalifica a carico del giocatore Teodori Andrea fino al 31/01/2008.
La tassa reclamo non è stata versata.
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