COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 9 Gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 3.2.3. RICORSO A.C. ATLETICO CARCERI 2003 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato Ufficiale n. 21 del 5/12/2007 – Squalifica per sei giornate giocatore Costanzo Stefano – Campionato di 3^ Categoria/PD
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 9 Gennaio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
3.2.3. RICORSO A.C. ATLETICO CARCERI 2003
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato Ufficiale n.
21 del 5/12/2007 – Squalifica per sei giornate giocatore Costanzo Stefano – Campionato di 3^
Categoria/PD
La Società A.C. Atletico Carceri 2003 ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione
Provinciale di Padova, pubblicata con il Comunicato n. 21 del 5/12/2007, con la quale é stata assunta la squalifica per sei
giornate a carico del giocatore Costanzo Stefano : “ per aver reagito in modo scomposto ad un fallo di gioco e per essere
passato alle vie di fatto con un giocatore avversario colpendolo con calci e pugni”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso proposto dall’A.C. Atletico Carceri 2003;
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
sentito per le vie brevi l’arbitro, il quale ha confermato che la responsabilità della rissa va attribuita in misura equanime ai
calciatori Costanzo e Masiero;
rilevato che, dalla lettura del referto arbitrale e dalle testé evidenziate precisazioni rese dal Direttore di Gara, consta che i
giocatori Costanzo e Masiero abbiano tenuto una condotta del tutto analoga, meritevole quindi di identica sanzione;
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di accogliere parzialmente il ricorso presentato dall’A.C. Atletico Carceri 2003;
• di ridurre la sanzione della squalifica a carico del giocatore Costanzo Stefano a cinque giornate di gara.
La tassa reclamo non è stata versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 9 Gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 3.2.3. RICORSO A.C. ATLETICO CARCERI 2003 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato Ufficiale n. 21 del 5/12/2007 – Squalifica per sei giornate giocatore Costanzo Stefano – Campionato di 3^ Categoria/PD"