COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 16 Gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.1. RICORSO G.S. BOARA PISANI Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 38 del 4/1/2008 –Squalifica per tre giornate giocatore Toffano Daniel – Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 16 Gennaio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
7.2.1. RICORSO G.S. BOARA PISANI
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 38 del
4/1/2008 –Squalifica per tre giornate giocatore Toffano Daniel – Campionato di 1^ Categoria
La Società G.S. Boara Pisani ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata con il
Comunicato del C.R. Veneto n. 38 del 4/1/2008, con la quale é stata assunta la squalifica per tre giornate a carico del
giocatore Toffano Daniel : “espulso per comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro, prima di allontanarsi teneva
verso lo stesso un atteggiamento aggressivo”.
letto il ricorso proposto dal G.S. Boara Pisani;
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
sentito per le vie brevi l’arbitro, che ha confermato quanto riportato nel referto di gara;
rilevato che non sono emersi fatti nuovi idonei ad una revisione del provvedimento impugnato;
ritenuta congrua la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo di primo grado in relazione al fatto contestato
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso presentato dalla G.S. Boara Pisani;
• di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Toffano Daniel.
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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