COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 16 Gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.2. RICORSO U.S. CANARO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 38 del 4/1/2008 – Squalifica per quattro giornate giocatore Scaranaro Marco – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 16 Gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.2. RICORSO U.S. CANARO Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 38 del 4/1/2008 – Squalifica per quattro giornate giocatore Scaranaro Marco – Campionato di 2^ Categoria La Società U.S. Canaro ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata con il Comunicato del C.R. Veneto n. 38 del 4/1/2008, con la quale é stata assunta la squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Scaranaro Marco : “per reiterata condotta violenta nei confronti di un avversario (art. 19, c.4 lettera b) C.G.S.)”. letto il ricorso proposto dall’U.S. Canaro; esaminata la documentazione ufficiale in atti; considerato che la reclamante non ha contestato il fatto addebitato, ma ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo in funzione della asserita provocazione subita dallo stesso giocatore; ritenuto che, a prescindere dell’effettiva sussistenza o meno della circostanza della provocazione, peraltro, non rinvenibile in referto, la condotta del calciatore sanzionato appare comunque grave e, pertanto, non suscettibile di riduzione P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di respingere il ricorso presentato dall’U.S. Canaro; • di confermare la sanzione della squalifica di quattro giornate a carico del giocatore Scaranaro Marco. • Di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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