COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 16 Gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.5. RICORSO A.C. MALCESINE Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato Ufficiale n. 25 del 12/12/2007 – Squalifica sino al 12/4/2008 giocatore Brighenti Matteo – Campionato Juniores Provinciale/VR

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 16 Gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.5. RICORSO A.C. MALCESINE Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato Ufficiale n. 25 del 12/12/2007 – Squalifica sino al 12/4/2008 giocatore Brighenti Matteo – Campionato Juniores Provinciale/VR La Società A.C. Malcesine ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona, pubblicata con il Comunicato n. 25 del 12/12/2007, con la quale é stata assunta la squalifica sino al 12/4/2008 a carico del calciatore Brighenti Matteo : “per aver innescato una rissa con i calciatori avversari, per aver tentato di colpire l’arbitro con un pugno, senza riuscirvi, e per aver sputato contro il direttore di gara senza colpirlo a fine gara”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso proposto dall’A.C. Malcesine; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito l’arbitro per le vie brevi il quale, pur confermando le risultanze del referto arbitrale, ha meglio chiarito l’esatta dinamica dei fatti oggetto di addebito, precisando che il fare minaccioso del calciatore non si é comunque tradotto in una effettiva tentata aggressione al direttore di gara e che anche lo sputo non era diretto verso lo stesso, ma sul terreno di gioco, seppur con evidente segno di disappunto per i provvedimenti da questi assunti P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di parzialmente accogliere il ricorso presentato dall’A.C. Malcesine; • di ridimensionare la sanzione a carico del giocatore Brighenti Matteo con la squalifica fino al 29/2/2008. La tassa reclamo non é stata versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it