COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 16 Gennaio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 7.2.9. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE nei confronti : del Sig. Stefano PERSI – Arbitro Effettivo della Sezione A.I.A. di Legnago
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 16 Gennaio 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
7.2.9. DEFERIMENTO DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE
nei confronti :
del Sig. Stefano PERSI – Arbitro Effettivo della Sezione A.I.A. di Legnago
Il Procuratore Federale con atto del 12/10/2007 ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale l’A.E.
Stefano PERSI della Sezione A.I.A. di Legnago per rispondere :
“delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 40, comma 3, punto a) del
Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri – (di cui al Comunicato n. 146 del 20.1.2006, in vigore all’epoca dei fatti)
per avere arbitrato e svolto attività di assistente arbitrale, nel luglio 2006, nell’ambito delle partite del Triangolare 3°
Memorial Mirandola, svolgendo attività non rientrante tra quelle organizzate o autorizzate dalla F.I.G.C.
Radicato ritualmente il procedimento avanti la C.D.T., alla riunione del 27/11/2007 é intervenuto il Sostituto Procuratore
della F.I.G.C. Avv. Paolo Rosa, mentre l’A.E. Stefano Persi ha giustificato la sua assenza dovuta a motivi di lavoro.
Il Sostituto Procuratore ha provveduto a sentire per le vie brevi il soggetto deferito, consentendo il rinvio del procedimento
al 15/1/2008 per il perfezionamento della richiesta di sanzione concordata, avvalendosii della richiesta di applicazione di
sanzione ai sensi dell’art. 23 del C.G.S., con indicazione del provvedimento della squalifica di mesi tre.
Nella riunione del 15/1/2008 la Procura Federale é stata rappresentata dall’Avv. Alessandro Avagliano, in sostituzione
dell’Avv. Paolo Rosa, che preliminarmente dichiara di aver preso atto della richiesta di sanzione ai sensi dell’art. 23 del
C.G.S. formulata dal Sig. Persi Stefano, a mezzo fax in data 3/12/2007, con indicazione della sanzione della squalifica
per mesi tre.
L’Avv. Avagliano, pertanto, rilevato che la sanzione base era stata valutata in nove mesi di squalifica, presta il proprio
consenso alla richiesta di applicazione della sanzione come sopra determinata.
La Commissione Disciplinare Territoriale preso atto di quanto sopra;
visto l’art. 23 del C.G.S. novellato;
ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione sopra indicata, dispone l’applicazione della medesima e
cioè :
• squalifica a carico dell’A.E. Stefano Persi della sezione A.I.A. di Legnago, per mesi tre a fare data dalla pubblicazione
del presente Comunicato.
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