F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 16 dicembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 83 del 20 dicembre 2006 VERTENZA:all.Stefano CERBELLA / S.S. LAZIO Calcio Femminile ( 115/56 ) ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 16 dicembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 83 del 20 dicembre 2006
VERTENZA:all.Stefano CERBELLA / S.S. LAZIO Calcio Femminile
( 115/56 )
ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI
Con ricorso del 22/05/2006 l’allenatore dilettante Cerbella Stefano adiva questo Collegio per l’accertamento di un suo credito di euro 10.000,00 nei confronti della Soc. A.D.Decimum Lazio Femminile per competenze relative alla stagione 2004/2005.
Il ricorrente ha esposto che con accordo stipulato il 6/9/2004 e regolarmente depositato alla L.N.D. Divisione Calcio Femminile,la convenuta gli aveva affidato la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al campionato di Serie “A” Femminile per la stagione sportiva 2004/2005, obbligandosi a corrispondergli un premio di tesseramento annuo di euro 10.000,00 da pagarsi in tre rate mensili al 30/11/04 di euro 2.500,00, al 28/2/2005 di euro 2.500,00 e al 30/6/05 di euro 5.000,00 oppure in unica soluzione al 30/6/05 di euro 10.000,00.
Il tesserato dichiara di essere rimasto creditore al termine della stagione dell’intera somma di euro 10.000,00.
Ha chiesto pertanto che venga fatto obbligo alla convenuta, di pagargli la somma pattuita di euro 10.000,00.
La società A.D.Decimum Lazio Femminile ritualmente invitata,non ha fatto pervenire controdeduzioni.
Il Collegio ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento.
Osserva il Collegio che l’A.D.Decimum Lazio Femminile in ordine alla richiesta sostanziata da accordo scritto pienamente valido prodotto in atti,non avendo fatto pervenire osservazioni alla domanda del Cerbella,non può essere sollevata dall’obbligo assunto.
Va quindi riconosciuto il credito richiesto dal ricorrente della somma di euro 10.000,00.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo alla Società A.D.Decimum Lazio Femminile(con cambio di denominazione in S.S.LAZIO Calcio FEMMINILE), di corrispondere all’allenatore Cerbella Stefano la somma di euro 10.000,00 a saldo competenze maturate riferite alla stagione sportiva 2004/2005, oltre a interessi a tasso legale che decorreranno da oggi all’effettivo soddisfo.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle vigenti disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.7 comma 6 bis del CGS.
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