F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 16 dicembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 83 del 20 dicembre 2006 VERTENZA: all. Ranko LAZIC / POL. F.C. LAVELLO ( 137/56 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Mario ROSSINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 16 dicembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 83 del 20 dicembre 2006 VERTENZA: all. Ranko LAZIC / POL. F.C. LAVELLO ( 137/56 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Mario ROSSINI L’allenatore Professionista di 2^ ctg Lazic Ranko con ricorso datato 2862006 lamentava il mancato pagamento di un credito di € 4000,00 da parte della Pol. F.C. Lavello partecipante al campionato Interregionale quale tecnico della 1^ squadra stagione 20042005. In data 04 luglio 2006 con racc. a.r la Segreteria di questo Collegio richiedeva al Comitato Interregionale la conferma o meno dell’avvenuto deposito del contratto, così come previsto dalla normativa federale. Nel contempo richiedeva alle parti le proprie controdeduzioni. La società Pol. FC Lavello con nota racc. r.r datata 0982006 faceva pervenire le proprie controdeduzioni e riconoscendo l’accordo economico stipulato con l’allenatore in questione negava il residuo debito di € 4000,00 richiesto con ricorso e non potendo dimostrare le ulteriori due ricevute di pagamento a soddisfo del debito verso il Lazic Ranko adduceva che “ la società F.C. Lavello, nella stagione calcistica 20042005 ha avuto molteplici vicissitudini a causa dei cambi ai vertici della società e di conseguenza della sede sociale, causando, in maniera negligente e inesperta, la perdita di tali ricevute”. Elencava altre motivazioni ed argomentazioni a sostegno di un comportamento proprio di correttezza e lealtà cosa che non ha riscontrato nel comportamento del tecnico Lazic Ranko. L’allenatore Lazic Ranko con nota del 192006 ha replicato a tutte le argomentazioni prodotte dalla società, chiedendo, solamente, quanto richiesto con il ricorso, le proprie spettanze non corrispostegli. Il Collegio esaminata la documentazione in atti, fa rilevare che per la scrittura privata del 1° agosto 2004 è stato utilizzato il modello tipo per allenatori dilettanti, con previsione di premio di tesseramento e rimborso spese chilometrico e qualifica di allenatore dilettante del tecnico Lazic Ranko, mentre in realtà si tratta di un allenatore professionista di seconda categoria, come da lui stesso dichiarato nella stesura del ricorso. La vertenza economica richiesta dall’allenatore è meritevole di accoglimento, in quanto come convenuto dalle parti, il rapporto di collaborazione tra società e tecnico ininterrottamente per la stagione sportiva 20042005 c’è stato,come dimostra il contratto prodotto,che in ogni caso possiede tutti gli elementi essenziali richiesti. Tale accordo economico è stato sottoscritto ed onorato, anche se in parte sia con emolumenti che con rimborsi spese,dalle parti contraenti. P.Q.M. Il Collegio dichiara accolto il ricorso proposto dall’allenatore professionista di 2^ Lazic Ranko è fa obbligo alla società Pol. F.C. Lavello di corrispondergli la somma di € 4000,00 (quattromila0) non percepita quale allenatore responsabile della 1^ squadra Pol FC Lavello stagione 20042005, oltre € 52,00 per accessori equitativamente calcolati, per un ammontare complessivo di € 4052,00. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.7 comma 6 bis del CGS.
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