F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 16 dicembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 83 del 20 dicembre 2006 VERTENZA:all.Alberto PIACENTINO / S.S.RIVIERA dei MARMI ( 139/56 ) ARBITRI:sigg.Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 16 dicembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 83 del 20 dicembre 2006 VERTENZA:all.Alberto PIACENTINO / S.S.RIVIERA dei MARMI ( 139/56 ) ARBITRI:sigg.Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI L’allenatore di base Alberto Piacentino adiva con racc.AR datata 26.06.2006 questo Collegio per vedersi riconosciuto il diritto a ricevere l’importo di € 4.500,oo unitamente ad oneri accessori oltre al rimborso chilometrico di € 1.587,oo per l’itinerario percorso,in relazione alla sua attività, tra il luogo di residenza ed il campo di allenamento. Tanto in virtù di accordo-tipo,regolarmente depositato,con cui la S.S.Riviera dei Marmi gli affidava la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato di Promozione per la stagione sportiva 2004/05. L’allenatore documentava la distanza di km 21,relativa al percorso tra Trapani e Custonaci. In verità,il tecnico risiede ad Erice,che,ortograficamente,è sovrapposta a Trapani,anche se appare in linea d’aria meno distante da Custonaci rispetto a Trapani stessa.Non viene, però,documentata la partecipazione ad ognuno dei tre allenamenti settimanali tra il 28/08/2004 ed il 30/06/2005,onde non può dirsi soddisfatto il vincolo che impone la produzione documentale utile a dimostrare la partecipazione ad ogni seduta,di cui si chiede il rimborso.Ciò,a meno che non si ritenga che la mancata replica sul punto della Società valga come indiretta dimostrazione di quanto asserito dal tecnico.Ciò,però,non appare in linea con le precedenti determinazioni di questo Collegio. E’ comunque acclarato il diritto del tecnico ad ottenere l’importo di € 4.500,oo(oltre ad oneri accessori)in esecuzione dell’accordo ed imperniato sulla corresponsione di € 1.500,oo per quattro rate,delle quali l’allenatore asserisce di aver percepito solo la prima. P.Q.M. Viene parzialmente accolto il ricorso del signor Alberto Piacentino e si dispone che la S.S.Riviera dei Marmi gli corrisponda l’importo totale di € 4.630,oo(€ 4.500,oo + € 130,oo come oneri accessori equitativamente calcolati). La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.7 comma 6 del CGS.
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