F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 16 dicembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 83 del 20 dicembre 2006 VERTENZA:all.Marco MEAZZI / F.C. SAN BERNARDINO ( 140/56 ) ARBITRI:sigg. Vincenzo LOGOZZO e Antonio BARATTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 16 dicembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 83 del 20 dicembre 2006
VERTENZA:all.Marco MEAZZI / F.C. SAN BERNARDINO
( 140/56 )
ARBITRI:sigg. Vincenzo LOGOZZO e Antonio BARATTA
Il signor MEAZZI Marco, allenatore di base, con ricorso del 24 giugno 2006 ha chiesto a questo Collegio di fare obbligo alla Società F.C. SAN BERNARDINO (II^ categoria – Comitato Regionale Lombardia) di corrispondergli “l’intero pagamento del premio di tesseramento” per la stagione 2005/06.
Ha allegato copia della lettera dell’11 marzo 2006 indirizzata alla Società con cui ha richiesto il premio di tesseramento di € 2.300,00 previsto dalle “Tabelle Federali”. Dichiara di essere stato esonerato in data 17 novembre 2005. Afferma di aver ricevuto fino alla data dell’esonero la somma di € 750,00, per cui chiede il saldo di € 1.550,00.
La Società con le controdeduzioni del 15 luglio 2006 ha dichiarato di aver raggiunto con il signor Marco Meazzi, nel mese di agosto 2005, un accordo verbale stabilendo “un rimborso spese di € 250,00 al mese, considerando che il Sig. Meazzi doveva percorrere ogni volta una distanza di circa 7/8 Km da Gombito a Castellone per allenamenti e partite”.
Afferma che nel mese di novembre 2005 il signor Marco Meazzi “senza alcun preavviso scritto, si è dimesso da allenatore”.
Ritiene comunque di non dover più nulla al ricorrente in quanto, con l’avvenuto pagamento di € 750,00 ha saldato il suo debito per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2005; inoltre afferma di aver pagato la somma di € 150,00 dovuta all’allenatore per il breve periodo del mese di novembre 2005 (anche se il signor Meazzi non lo cita nella lettera).
Nella replica il signor Meazzi conferma di aver raggiunto nel mese di agosto l’accordo verbale sul rimborso spese e che la cessazione del rapporto di collaborazione è avvenuta per esonero.
Chiede, pertanto, la liquidazione di quanto ancora “spettantegli per come contemplato dalle norme federali.”
Il ricorso è parzialmente fondato.
L’allenatore –nel ricorso introduttivo- basa la sua pretesa sull’erroneo convincimento che gli spetta “automaticamente” -di diritto- il premio di tesseramento di € 2.300,00 previsto dall’accordo LND/AIAC per i tecnici che allenano nelle società di seconda categoria. Invece, il premio di tesseramento è dovuto solo se espressamente pattuito tra le parti con specifico atto scritto (art. 42 del Reg. LND). Poiché nel caso di specie non si riscontra alcun atto scritto in merito né vi è conforme ammissione tra le parti, non può essere riconosciuto il credito di € 1.550,00 preteso dall’allenatore.
Nella memoria difensiva –invece- il ricorrente, rettifica la propria domanda ed ammette che tra le parti è intervenuto un accordo verbale con la previsione del rimborso spese; chiede quindi la liquidazione di quanto ancora “spettantegli per come contemplato dalle norme federali”. Questa richiesta non può che intendersi come istanza di riconoscimento di una eventuale differenza del rimborso spese, perché diversamente la risposta sarebbe assorbita dal precedente punto.
In mancanza di atti e riferimenti scritti, soccorre in merito la dichiarazione resa della società e confermata dall’allenatore, che fa piena prova dei rapporti intercorsi seppur fondati su accordi verbali. Infatti, tale dichiarazione –proveniente dal debitore- equivale a dichiarazione di riconoscimento del credito di € 900,00 a favore del ricorrente a titolo di rimborso spese.
Accertato il credito, occorre stabilire se il debitore ha adempiuto pienamente ai suoi obblighi.
E’ incontestabile che la società ha pagato la somma di € 750,00; tale circostanza è ammessa da entrambe le parti. La semplice affermazione della società in merito all’avvenuto pagamento della rimanente somma di € 150,00 non è invece suffragata da ricevute o dichiarazioni provenienti dal creditore.
Spetta pertanto al ricorrente il riconoscimento del credito di € 150,00 a titolo di saldo spese di viaggio per il mese di novembre 2005.
P.Q.M.
Il Collegio delibera:
1) di accogliere parzialmente il ricorso dell’allenatore di base MEAZZI Marco facendo obbligo alla F.C. SAN BERNARDINO di pagargli la somma di € 150,00 a saldo del rimborso spese per la stagione 2005/2006;
2) di dichiarare la presente delibera definitiva ed immediatamente eseguibile;
3) di dare atto che l’esecuzione della presente è soggetta al rispetto dei termini, delle modalità, delle tutele e delle sanzioni previste dall’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del collegato art. 7 comma 6 bis del C.G.S.
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