F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 20 gennaio 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 101 del 26 gennaio 2007 VERTENZA:all.Giuseppe BARDI / A.C.SOLOFRA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 20 gennaio 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 101 del 26 gennaio 2007
VERTENZA:all.Giuseppe BARDI / A.C.SOLOFRA
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ARBITRI:sigg.Roberto SANTANIELLO e Vincenzo LOGOZZO
Con ricorso regolarmente depositato in data 01/07/06, l’allenatore dilettante di 3^ categoria BARDI Giuseppe iscritto nei ruoli della FIGC, assunto in qualità di allenatore della 1° squadra della A.C. SOLOFRA, partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti, con scrittura privata sottoscritta in data 25/10/05 e regolarmente depositata presso la Lega Nazionale Dilettanti in data 02/11/2005 relativo alla stagione calcistica 2005/2006, chiede il mancato pagamento di parte di quanto pattuito nell’accordo economico sottoscritto.
In tale accordo la A.C. SOLOFRA si è impegnata a corrispondere la somma di euro 7.500,00 nel periodo dal 25/10/2005 al 30/05/2006.
Con il presente ricorso l’allenatore BARDI Giuseppe chiede che gli venga corrisposto il compenso residuo non percepito di € 6.000,00.
La A.C. SOLOFRA ritualmente intimata non ha controdedotto.
Il Collegio osserva:
La società sportiva A.C. SOLOFRA non ha controdedotto;
Agli atti c’è la conferma del Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti circa il deposito dell’accordo economico sottoscritto dalle parti.
Tanto premesso, il ricorso merita accoglimento.
Va, dunque, riconosciuto all’allenatore la somma di € 6.000,00 come da accordo sottoscritto e depositato.
P. Q. M.
Il Collegio accoglie il ricorso prodotto e dichiara l’obbligo della A.C. SOLOFRA di pagare all’allenatore BARDI Giuseppe la somma di € 6.000,00 oltre € 80,00 per interessi equitativamente calcolati, a saldo di quanto pattuito per l’intera stagione sportiva 2005/2006.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 7 comma 6 bis del CGS.
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