F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 20 gennaio 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 101 del 26 gennaio 2007 VERTENZA: all. Annibale IBBA / A.S.D. SANLURI CALCIO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 20 gennaio 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 101 del 26 gennaio 2007 VERTENZA: all. Annibale IBBA / A.S.D. SANLURI CALCIO (7/67) ARBITRI: sigg.Gabriele GIOVANNINI e Paolo BARTALUCCI Con ricorso del 30.6.2006 il signor Annibale Ibba, allenatore dilettante di base iscritto nei ruoli della S.T.F., ha adito questo Collegio affinché, previo accertamento della fondatezza della propria richiesta, dichiari l’obbligo per la convenuta A.S.D. Sanluri Calcio – che gli aveva affidato la conduzione tecnica della squadra giovanile partecipante al campionato regionale allievi 2005/2006 - di corrispondergli il saldo delle somme stabilite nel contratto del 26.8.2005. In particolare il signor Ibba afferma che, a fronte del compenso complessivo previsto in contratto pari ad euro 2.575,00, non gli è stata corrisposta la somma di euro 550,00. L’istante, a sostegno della propria pretesa, ha prodotto copia dell’accordo economico, di cui è stato riscontrato, a cura di questa Collegio, il mancato deposito presso il competente Comitato Regionale della L.N.D. La Società convenuta, nel contestare le richieste dell’allenatore, sostiene che: - non ha stipulato nessuna scrittura privata,dato che quella prodotta dal ricorrente costituisce un promemoria utile per la contabilità interna,in quanto riferibile al solo rimborso delle spese di viaggio; - con lo stesso allenatore era stata concordata l’interruzione dell’attività calcistica al 31 marzo 2006, a seguito della mancata qualificazione alla fase dei play off; per cui nei mesi di aprile e maggio non è stata svolta nessuna ulteriore attività sportiva che potesse dare titolo alle somme richieste; - il campionato allievi è organizzato dal Settore giovanile e scolastico della F.I.G.C. e non già dalla Lega Nazionale Dilettanti. Ora, ai fini del presente ricorso, va detto in primo luogo che pur non essendo il campionato allievi organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti, ma dal Settore giovanile e scolastico della F.I.G.C., non si determina il venir meno della competenza di questo Collegio a decidere la controversia in esame. Nel merito, l’accordo economico sottoscritto dalle parti, dal punto di vista formale, appare senza dubbio vincolante per la Società convenuta sotto il profilo dell’obbligo di corrispondere all’allenatore le somme pattuite per le sue prestazioni e richieste in questa sede. A tal fine non rileva il fatto che la stagione calcistica della A.S.D. Sanluri abbia avuto termine senza la partecipazione alla fase dei play off, in quanto una evenienza di questo genere è da ritenersi senza dubbio ricompresa nell’alea contrattuale posta a carico della convenuta; d’altro canto l’allenatore, con la sottoscrizione del contratto, si è vincolato e reso disponibile fino a tutto il maggio 2006. E non risulta dagli atti un accordo tra le Parti per l’interruzione anticipata del rapporto al 31 marzo 2006. Così come non rileva il fatto che nel contratto si definiscono le somme da corrispondere come rimborsi spese; è infatti evidente la loro volontà di considerarle come compensi per le prestazioni svolte dall’allenatore. Sul punto è indicativa la previsione di somme mensili tutte dello stesso importo. Né infine il mancato deposito dell’accordo economico presso il competente Comitato regionale – accordo che peraltro non è stato predisposto sulla base dei modelli della Lega Nazionale Dilettanti – costituisce impedimento al riconoscimento del credito maturato dal ricorrente; è peraltro ormai costante l’orientamento di questo Collegio circa la validità degli accordi economici tra allenatori e società dilettanti,seppur non depositati presso i competenti Comitati regionali. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, esaminati gli atti del procedimento, accoglie la domanda proposta dal signor Annibale Ibba e pone dunque l’obbligo alla A.S.D. Sanluri Calcio di liquidare in favore del ricorrente la somma di euro 550,00 a titolo di compenso ed euro 15,00 a titolo di interessi equitativamente valutati, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli ulteriori interessi legali fino alla data dell’effettivo soddisfo. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 7 comma 6 bis del CGS.
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