F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 20 gennaio 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 101 del 26 gennaio 2007 VERTENZA:all.Michelangelo GIUFFRIDA / A.C.PATERNO’ 2004

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 20 gennaio 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 101 del 26 gennaio 2007 VERTENZA:all.Michelangelo GIUFFRIDA / A.C.PATERNO’ 2004 (15/67 ) ARBITRI:sigg.Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI L’allenatore di Base Giuffrida Michelangelo con ricorso datato 27/07/2006 adiva questo Collegio affinché gli venisse riconosciuta da parte della Società A.C. Paternò 2004 la somma di euro 4.000,00 a saldo di quanto stabilito con l’accordo stipulato in data 15 settembre 2005, oltre agli interessi maturati e alla rivalutazione monetaria. A fondamento della sua richiesta il Giuffrida allegava al ricorso copia dell’accordo,del quale tuttavia non veniva riscontrato a cura di questo Collegio, l’avvenuto deposito presso il competente Comitato Regionale Sicilia. Tale obbligo non riguarda tuttavia il caso in questione,poiché trattasi di allenatore di squadre minori per il quale non è previsto l’obbligo del deposito del contratto. Nell’accordo,infatti, la Società in parola affidava all’allenatore la conduzione tecnica della propria squadra Giovanissimi Provinciali,impegnandosi a corrispondergli un premio di tesseramento annuale di € 4.000,00 per la stagione 2005/2006, suddiviso in quattro rate di € 1.000,00 con scadenze al giorno 15 dei mesi di ottobre e dicembre 2005 e di febbraio e aprile del 2006. Il tecnico comunicava di non aver percepito alcun compenso della cifra stabilita. La Società A.C.Paternò 2004, invitata dalla Segreteria di questo Collegio a fornire le proprie controdeduzioni non ha inviato alcuna risposta. Pertanto, esaminati gli atti, il Collegio ritiene la richiesta dell’allenatore fondata e meritevole di accoglimento P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la Società A.C. Paternò 2004 al pagamento, a favore dell’allenatore Giuffrida Michelangelo, di € 4.000,00 a saldo del premio di tesseramento più € 47,00 per interessi equitativamente determinati per un totale complessivo di € 4.047,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo . La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.7 comma 6 bis del CGS.
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