F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 20 gennaio 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 101 del 26 gennaio 2007 VERTENZA:all. Michelangelo GIUFFRIDA / U.S. SPORTING TREMESTIERI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 5 del 20 gennaio 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 101 del 26 gennaio 2007
VERTENZA:all. Michelangelo GIUFFRIDA / U.S. SPORTING TREMESTIERI
( 16/67 )
ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI
L’allenatore di Base Giuffrida Michelangelo con ricorso datato 28/07/2006 adiva questo Collegio
affinché gli venisse riconosciuta da parte della Società U.S. Sporting Tremestieri la somma di euro 2.600,00 a saldo di alcune rate dell’accordo stipulato in data 25/10/2004,oltre gli interessi sin qui maturati.
A fondamento della sua richiesta il Giuffrida allegava al ricorso copia dell’accordo redatto in data 25/10/2004 del quale tuttavia non veniva riscontrato, a cura di questo Collegio, l’avvenuto deposito presso il competente Comitato Regionale Sicilia.
Nel contratto la Società in parola affidava all’allenatore la conduzione tecnica della propria squadra Juniores Provinciali,impegnandosi a corrispondergli un premio di tesseramento annuale di € 4.000,00 per la stagione 2004/2005, suddiviso in quattro rate di € 1.000,00 con scadenze al giorno 10 dei mesi di dicembre 2004 e di febbraio,aprile e giugno 2005.
Il tecnico comunicava di aver percepito solamente € 1.400,00 della cifra stabilita.
La Società, che nel frattempo ha richiesto ed ottenuto il cambio di denominazione sociale da U.S. Sporting Tremestieri a A.C.Paternò 2004, invitata dalla Segreteria di questo Collegio a fornire le proprie controdeduzioni non ha inviato alcuna risposta.
Esaminati gli atti il Collegio ritiene che il ricorso non può avere esito favorevole in quanto la richiesta per il credito residuo è stata inviata oltre i termini consentiti.
Infatti la stagione, in cui è maturato il diritto,è iniziata il 25/10/2004 terminando il 30 giugno 2005, e pertanto il ricorso doveva essere proposto entro il 30 giugno del successivo anno 2006.
Invece è stato inoltrato in data 28/07/2006 quando il diritto era già prescritto.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale respinge il ricorso presentato dall’allenatore Giuffrida Michelangelo contro la società U.S. Sporting Tremestieri ( ora A.C.Paternò 2004 ) in quanto il diritto di natura economica è prescritto ai sensi dell’art.18 comma 4 del CGS.
La presente delibera è inappellabile.
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