F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 8 del 12 maggio 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 169 del 23 maggio 2007 VERTENZA:all.Francesco GRANDE / A.S.PALIANO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 8 del 12 maggio 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 169 del 23 maggio 2007 VERTENZA:all.Francesco GRANDE / A.S.PALIANO ( 131/56 ) ARBITRI:sigg.Guglielmo SCARLATO e Domenco CARRETTA Con ricorso del 20/06/2006 l’allenatore di base Francesco Grande,regolarmente iscritto nei ruoli federali,adiva questo Collegio affinché fosse dichiarato l’obbligo dell’A.S.Paliano,militante nel Campionato di 1° Categoria C.R.Lazio,del pagamento della somma pattuita nella misura indicata nell’accordo stipulato,oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria,a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2004/05. A fondamento della sua richiesta,il ricorrente ha prodotto,in allegato copia della scrittura privata,stipulata tra le parti in data 30/09/2004 e debitamente depositata. Con tale scrittura privata è stato stabilito un premio di tesseramento pari a € 3.000,oo. Nella sua richiesta il ricorrente dichiara di aver ricevuto parzialmente il premio di tesseramento per l’anno calcistico 2004/05 e precisamente € 2.000,oo. Chiede,pertanto,che venga fatto obbligo all’A.S.Paliano del pagamento della restante somma pattuita e non percepita di € 1.000,oo oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Con le sue argomentazioni l’allenatore fa presente di essere stato esonerato,con effetto immediato,telefonicamente in data 28/12/2004 e pertanto,con nota del 31/01/2005,ha dichiarato di prendere atto dell’esonero verbale e di restare a disposizione della Società fino al termine della stagione sportiva 2004/05. Dato atto: -che la Società,con nota del 16/02/2005,riscontrava la precedente nota dell’allenatore affermando di accogliere la sua richiesta di rimanere a disposizione e,pertanto,comunicava di affidargli la cura del Settore giovanile precisamente nei giorni…omissis…; -che l’allenatore di contro,con nota del 21/02/2005 ribadiva la sua intenzione di restare a disposizione della Società per quanto stabilito nel contratto stipulato e regolarmente depositato e cioè”quale responsabile tecnico della prima squadra”. Rilevato che,a seguito di richiesta di questo Collegio,il C.R.Lazio rimetteva copia del contratto depositato unitamente a comunicazione di esonero a firma del Presidente della Società(tale ultimo documento risulta inviato solo al C.R.Lazio in data 26/01/2005)-allegato sub.131/56/14-. Considerato: -che la Società,con ulteriore nota del 5/07/2006,a riscontro della richiesta prot.n.131/56/16 del 27/06/2006 di questo Collegio,precisava che all’allenatore signor Grande Francesco”…è stato corrisposto,per un errore amministrativo,un compenso maggiore di € 500,oo rispetto a quanto stipulato”,di ciò la Società allega”certificato di compensi……omissis…..”datato”Paliano 15/03/2005”,e recante firma presunta del signor Grande Francesco; -che l’allenatore,in riscontro a tale nota,con raccomandata del 10/07/2006,ribadiva quanto già lamentato ed affermava altresì che”la certificazione dei compensi prodotta non risulta mai firmata dal sottoscritto e tantomeno consegnata al sottoscritto,in quanto lo stesso è stato esonerato il 28/12/2004 e la certificazione è datata al 15/03/2005”; -che,con la stessa raccomandata,chiedeva,qualora fosse stato necessario,”di essere ascoltato anche alla presenza della controparte”. Dato atto: -che a seguito di formale convocazione delle parti,da parte di questo Collegio,in data 16/12/2006 si è presentato solo l’allenatore Grande Francesco provvedendo a rilasciare propria dichiarazione(all.sub.131/56),riconfermando in toto il contenuto della propria vertenza,precisando ancora meglio fatti ed argomenti soprattutto in merito agli allenamenti effettuati ed ai relativi rimborsi spese determinatesi da tali viaggi effettuati; -che il Presidente dell’A.S.Paliano ha motivato la sua assenza in quanto impossibilitato per impegni di lavoro; -che successivamente il signor Grande ha rimesso ulteriore raccomandata datata 19/12/2006 riconfermando fatti e circostanze soprattutto in riferimento agli allenamenti effettuati,ai chilometri percorsi ed alle presenze; -che il tutto,per quanto concerne il rimborso spese,è pari ad € 2.800,oo ed è determinato da circa 80 presenze per un tragitto pari a 130/140 chilometri per la quale somma,con tale raccomandata,come già fatto con la dichiarazione in sede di comparizione del 16/12/2006,si chiede il riconoscimento in aggiunta a quanto già precisato e richiesto nel ricorso in esame; -che il Grande con tale ultima raccomandata chiede,altresì,di essere nuovamente ascoltato,qualora fosse necessario,anche alla presenza della società; -che questo Collegio,al fine di concludere l’iter della vertenza ha deciso di convocare,ancora una volta,e per la riunione del 24/02/2007,il signor Presidente dell’A.S.Paliano; -che la convocazione in parola,a cui è seguito un differimento al 17/03/2007,ha determinato solo la partecipazione all’incontro di un incaricato della società,sprovvisto di informazioni idonee a condizionare l’esito delle vertenza; tutto ciò premesso,considerato che,in relazione ai fatti sopra riportati,appare verosimile il contenuto del ricorso,mentre il paventato”certificato relativo a compensi”,in cui il Grande darebbe atto di aver ricevuto € 500,oo più del dovuto vede la firma attribuitagli disconosciuta dall’allenatore,mentre la società all’uopo convocata nella persona del Presidente,non ha ritenuto di presentarsi al Collegio per sottolineare le proprie affermazioni. Per questo motivi,il Collegio accoglie l’originale ricorso e dichiara l’obbligo dell’A.S.Paliano di corrispondere all’allenatore di base signor Grande Francesco la somma di € 1.000,oo a saldo delle sue competenze relative al premio di tesseramento per la stagione sportiva 2004/05. A ciò andranno aggiunti € 70,oo per oneri accessori equitativamente calcolati. Va,invece,dichiarata improcedibile la domanda in tema di rimborsi-spese,poiché introdotta in sede di audizione davanti al Collegio Arbitrale in data 16/12/2006 e quindi oltre il termine di prescrizione. Ciò a prescindere da rilievi in ordine alla ritualità di una proposizione della domanda,per così dire aggiuntiva,all’interno di una controversia avente ad oggetto contenuti originariamente più circoscritti. L’importo complessivo liquidato andrà maggiorato degli interessi,fino alla data dell’effettivo soddisfo,al tasso legale. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.7 comma 6 bis del CGS.
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