F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 8 del 12 maggio 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 169 del 23 maggio 2007 VERTENZA: all. Antonello GIORDANO / A.S.D. Progetto Calcio S. ELIA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 8 del 12 maggio 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 169 del 23 maggio 2007
VERTENZA: all. Antonello GIORDANO / A.S.D. Progetto Calcio S. ELIA
( 48/67 )
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Alessandro TOLDO
Con ricorso dell’11 ottobre 2006 l’allenatore di base Antonello Giordano ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per l’A.S.D. Progetto Calcio S. Elia nella stagione sportiva 2005/2006 come allenatore della prima squadra partecipante al Campionato di Prima Categoria Girone A.
Nel ricorso il ricorrente precisa che, con regolare scrittura privata, in data 20 settembre 2005 la suindicata Associazione Sportiva si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento di € 5.000 (Cinquemila/00) con le seguenti modalità:
1) Euro 1.000,00 alla sottoscrizione dell’accordo; 2 ) Euro 1.000,00 al 5 novembre 2005;
3 ) Euro 1.000,00 al 5 gennaio 2006; 4) Euro 2.000,00 al 5 marzo 2006.
L’allenatore precisa altresì di essere stato esonerato dall’incarico in data 24 febbraio 2006.
Con il reclamo in esame, il signor Giordano chiede a questo Collegio di far obbligo all’A.S.D. Progetto Calcio S. Elia di corrispondergli € 600,00 (Seicento/00) quale importo non pagato del compenso annuo pattuito oltre al “rimborso spese viaggi dovuti”, agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Il Segretario del Collegio Arbitrale, con raccomandata dell’11 dicembre 2006, invitava la A.S.D. Progetto Calcio S. Elia a fornire le proprie controdeduzioni. La Società, con lettera del 20 dicembre 2006 rispondeva di non poter controdedurre perché non aveva ricevuto alcun reclamo da parte del signor Giordano e di conseguenza non era a conoscenza dei motivi del ricorso stesso.
Con lettera raccomandata del 4 gennaio 2007 il Segretario del Collegio Arbitrale invitava la A.S.D. Progetto Calcio S. Elia a sanare l’iter procedurale per il mancato invio della lettera del 20 dicembre 2006 al signor Giordano. La raccomandata veniva rifiutata dalla segretaria della Società perché non autorizzata a ritirarla.
Con lettera raccomandata del 2 marzo 2007 il Segretario del Collegio Arbitrale provvedeva ad inviare alla A.S.D. Progetto Calcio S. Elia la documentazione inviata dal signor Giordano nonché la raccomandata del 4 gennaio 2007 non ritirata. Anche questa raccomandata ritornava al mittente perché il destinatario era sconosciuto all’indirizzo. E’ bene notare che l’indirizzo era quello regolarmente segnalato e registrato presso gli uffici della Lega Nazionale Dilettanti e dove erano state indirizzate le tre precedenti raccomandate di cui la prima regolarmente ricevuta e le seguenti ritornate al mittente con le causali sopra descritte.
Considerato che la Società convenuta, regolarmente invitata più volte da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale, nulla riteneva di controdedurre anzi respingeva al mittente la successiva corrispondenza, il Collegio esaminata la documentazione pervenuta ritiene che il ricorso è
meritevole di un parziale accoglimento non avendo l’allenatore quantificato nel ricorso il numero dei viaggi per i quali chiedeva il rimborso.
Per questi motivi,il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l’obbligo della A.S.D. Progetto Calcio S. Elia di corrispondere all’allenatore Antonello Giordano la somma di € 600,00 (Seicento/00) relativa al saldo delle sue competenze per la stagione sportiva 2005/2006 oltre gli interessi legali equitativamente calcolati in € 10,00 (dieci/00) ed alla svalutazione monetaria fino all’effettivo soddisfo.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 7 comma 6 bis del CGS.
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