F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 8 del 12 maggio 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 169 del 23 maggio 2007 VERTENZA : all. Renato BONIN / V.D.A. AOSTA SARRE s.r.l.

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 8 del 12 maggio 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 169 del 23 maggio 2007 VERTENZA : all. Renato BONIN / V.D.A. AOSTA SARRE s.r.l. ( 56/67 ) ARBITRI : sigg. Cesare DOBICI e Mariano SILVELLO Con ricorso del 19/12/06 l’allenatore RENATO BONIN regolarmente iscritto nei ruoli del S.T.F. della F.I.G.C., ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla società V.D.A. AOSTA SARRE srl (squadra partecipante all’attività svolta dal comitato provinciale di appartenenza del S.G.S. nella categoria PICCOLI AMICI stagione 2005/2006) di pagargli la somma di € 450.00 (quattrocento- cinquanta/00) quale residuo del premio tesseramento, concordato con scrittura privata del 2/01/06. L’accordo, prevede un rimborso spese pari a € 900.00(novecento/00), da pagarsi in due rate da € 450.00 (quattrocentocinquanta/00) con scadenze al DICEMBRE 2005 (regolarmente pagata) e GIUGNO 2006 (tuttora impagata). La società sportiva convenuta, ritualmente invitata con Racc. A.R. del 9/01/07 prot. N° 56/67/6 da parte della Segreteria di questo Collegio, controribatteva dichiarando che per accordi verbali presi tra il presidente AMATO GIUSEPPE e i dirigenti del settore giovanile , la scuola calcio si sarebbe dovuta autogestire e quindi i rimborsi riconosciuti agli allenatori dovevano essere pagati dai dirigenti in questione. In seguito a ciò, l’allenatore ribadiva la sua richiesta con lettera del 12/02/07, evidenziando che l’accordo in questione era stato controfirmato dal legale rappresentante della società, il signor AMATO GIUSEPPE. La stessa missiva, veniva inviata nello stesso giorno, per conoscenza alla società V.D.A. AOSTA SARRE srl (prot.56/67/22) che nulla ha controdedotto. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso dell’allenatore RENATO BONIN e fa obbligo al V.D.A. AOSTA- SARRE srl di pagargli la somma di € 450.00 (quattrocentocinquanta) oltre € 10.00 (dieci/00) per accessori equamente calcolati. L’importo complessivo liquidato andrà maggiorato degli interessi maturati fino alla data dell’effettivo soddisfo al tasso legale. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.7 comma 6 bis del CGS.
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