F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 8 del 12 maggio 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 169 del 23 maggio 2007 VERTENZA: all. Francesco BARBABELLA / A.S.D. COMPRENSORIO PROVINCIA IS VERTENZA:

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 8 del 12 maggio 2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 169 del 23 maggio 2007 VERTENZA: all. Francesco BARBABELLA / A.S.D. COMPRENSORIO PROVINCIA IS VERTENZA: ( 57/67 ) ARBITRI: sigg. Mariano SILVELLO e Andrea FRANCHINI Con ricorso del 23 Dicembre 2006, l’allenatore di Base, Francesco BARBABELLA, iscritto ai ruoli federali,ha adito questo Collegio Arbitrale, affinché fosse dichiarato l’obbligo alla società, di pagare la somma di Euro 7.500,00 quale premio di tesseramento, da corrispondersi in quattro rate con le seguenti scadenze: la prima di Euro 1500,00 al 30 Ottobre, e le altre tre di Euro 2.000,00 cadauna, con scadenza rispettivamente al 30 Gennaio, 28 Marzo e 30 Maggio 2007. Oltre al rimborso spese, da calcolarsi, secondo quanto prevede la normativa in materia di rimborsi, più gli interessi di mora e quelli derivanti dalla svalutazione monetaria. A sostegno della sua richiesta il ricorrente ha prodotto un accordo economico, stipulato dalle parti in data 21 Agosto 2006 e regolarmente depositato presso il comitato di competenza, dove la società affidava al BARBABELLA, la conduzione della prima squadra, compagine militante nel campionato di Eccellenza. L’allenatore sostiene che sino ad oggi non ha ricevuto alcun compenso. La società interpellata da questo Collegio, nulla ha controdedotto. Il Collegio ritiene che il ricorso è parzialmente fondato, in quanto l’allenatore richiede un rimborso spese non documentato. Inoltre non è possibile riconoscergli l’ultima rata di Euro duemila, perchè la stessa scade il 30 maggio 2007, recuperabile naturalmente in un successivo ricorso. Al ricorrente deve essere quindi riconosciuta la somma di Euro 5.500,00 per le rate scadute e di Euro 115,00 per interessi di mora,per un totale di Euro 5.615,00. P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso dell’allenatore BARBABELLA FRANCESCO e fa obbligo alla società COMPRENSORIO PROVINCIA (IS) al pagamento della somma di Euro 5.615,00 oltre agli interessi che matureranno fino alla data dell’effettivo soddisfo. La presente sentenza è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 7 comma 6 bis del CGS.
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